Sostegno scolastico e risarcimento per perdita delle ore previste dal PEI (TAR Campania n. 5533 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Piano Educativo Individualizzato costituisce l’unico atto collegiale, adottato da organo specializzato, idoneo a determinare il fabbisogno di ore di insegnamento di sostegno dell’alunno con disabilità grave. L’assegnazione di un numero di ore inferiore a quello ivi previsto, senza adeguata motivazione, è illegittima. La privazione, anche temporanea, delle ore di sostegno dovute in ragione della patologia certificata integra un danno esistenziale risarcibile ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., che il giudice liquida in via equitativa in proporzione ai giorni di mancata copertura dell’orario, una volta cessato l’interesse all’annullamento per il decorso dell’anno scolastico.
Il Fatto
Il genitore di un minore con disabilità grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, frequentante la scuola primaria per 40 ore settimanali, impugnava la determinazione del Dirigente scolastico che aveva assegnato al figlio solo 22 ore di sostegno. La diagnosi funzionale dell’ASL aveva prescritto il rapporto in deroga per gravità e l’assistenza specialistica; il PEI 2023/2024 indicava la necessità di copertura integrale dell’orario con rapporto 1:1.
Con motivi aggiunti il ricorrente estendeva l’impugnazione al provvedimento sopravvenuto per l’anno scolastico successivo. La Sezione accoglieva due volte la domanda cautelare, impartendo l’ordine di attuare il PEI e di assegnare le ore necessarie. All’udienza di merito nessuno compariva per il ricorrente e il Collegio rilevava d’ufficio un possibile profilo di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara improcedibile l’azione di annullamento per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., essendo terminato l’anno scolastico cui i provvedimenti impugnati erano limitati. L’improcedibilità si estende anche all’anno scolastico successivo, ormai decorso. La stessa ricorrente aveva dichiarato in memoria di non avere più interesse all’annullamento.
Resta invece la domanda risarcitoria. La Corte ravvisa la colpa dell’Amministrazione nel patente contrasto tra la determinazione dirigenziale e gli atti collegiali dello stesso Istituto: il PEI 2023/2024, che indicava 40 ore per garantire all’alunno la necessaria copertura dell’orario, e il verbale del GLO del 18 ottobre 2024, che ribadiva la medesima esigenza.
Richiamando l’orientamento della Sezione, il Collegio esclude che l’Amministrazione possa invocare a discolpa incertezze interpretative o difficoltà applicative, poiché il contrasto con i propri provvedimenti collegiali e con la diagnosi funzionale è netto. Quanto al nesso causale, si afferma che la temporanea diminuzione delle ore di sostegno rispetto al monte dovuto provoca inevitabilmente danni allo sviluppo della personalità del minore e alla famiglia.
Sul quantum, la Sezione liquida equitativamente 1.000 euro per ogni mese di privazione, pari a 33,33 euro al giorno, dalla data del provvedimento dirigenziale fino all’integrazione delle ore. Calcola quindi 2.566 euro per l’anno 2023/2024 e 5.466 euro per l’anno 2024/2025, per un totale di 8.032 euro, oltre rivalutazione e interessi. Condanna in solido il Ministero e l’Ufficio scolastico provinciale, con spese a carico dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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