Causa di servizio e stress del militare: serve prova di eventi eccezionali (Cons. Stato n. 10398 del 27.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica e resta sindacabile solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali. Al giudice amministrativo è consentita una valutazione esterna di congruità del giudizio di non dipendenza, ma non l’accertamento del nesso di causalità tra patologia e fatti di servizio. Ai fini del riconoscimento della causa di servizio non basta la possibile valenza patogenetica del servizio: occorre la prova di episodi particolarmente gravosi per intensità e durata, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto. I disagi, le fatiche e i momenti di stress connaturati al servizio militare costituiscono fattore di rischio ordinario e non integrano concausa efficiente e determinante.

Il Fatto

Un maresciallo della Guardia di Finanza chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una sindrome ansioso depressiva insorta a partire dal 2004, con conseguente liquidazione dell’equo indennizzo. L’amministrazione nega il beneficio sulla base del parere del Comitato di verifica, che esclude situazioni conflittuali di servizio idonee, per intensità e durata, a favorire lo sviluppo dell’infermità.

Il militare impugna il diniego davanti al TAR Piemonte, che rigetta il ricorso rilevando la genericità della narrazione e l’assenza di produzioni documentali capaci di circostanziare uffici, episodi e ruoli. Propone appello lamentando il mancato esame delle certificazioni mediche, tra cui una relazione medico-legale che attestava la dipendenza causale della patologia dall’attività svolta, e il travisamento delle risultanze istruttorie.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla natura del giudizio del Comitato di verifica, qualificato come espressione di discrezionalità tecnica e sindacabile nei soli limiti dell’eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione procedurale, secondo l’indirizzo richiamato dalle Sezioni II n. 4702 del 2021 e n. 5013 del 2021. Il Collegio precisa che al giudice è consentita una valutazione esterna di congruità del giudizio di non dipendenza, ma che l’accertamento del nesso di causalità costituisce attività di merito tecnico riservata all’organo medico, come affermato dalla Sezione II n. 3740 del 2023.

Sul piano sostanziale la decisione ribadisce che non è sufficiente la mera possibile valenza patogenetica del servizio. Occorre la verifica, connotata da certezza o da elevato grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio quale fattore eziologicamente assorbente o concausale. Quando ai fatti di servizio si accompagnino altre concause, è necessario che la concausa di servizio abbia significativa attitudine eziopatogenetica e che si tratti di episodi particolarmente gravosi per intensità e durata, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto.

Il Collegio conferma il riparto dell’onere probatorio: poiché gli elementi medici sono nella disponibilità dell’istante, spetta a questi fornire una seria contestazione dell’accertamento negativo dell’amministrazione, documentata attraverso la prova medico-legale. Nel caso concreto i pareri del Comitato risultano motivati e privi di vizi macroscopici, avendo il medesimo dapprima escluso situazioni conflittuali documentate e poi confermato il giudizio negativo, riconducendo il vissuto sofferto ai trasferimenti avvenuti a domanda.

Quanto alla genericità delle allegazioni, la sentenza richiama la Sezione II n. 8073 del 2023 e la n. 8169 del 2023: la causa di servizio è configurabile solo quando l’attività lavorativa possa ritenersi con certezza concausa efficiente e determinante della patologia, senza ricorso a presunzioni e senza applicazione della regola dell’equivalenza delle condizioni propria dell’art. 41 cod. pen.. Le condizioni di criticità psicofisica connaturate al lavoro dei militari e delle forze di polizia, ove non assurgano a livelli di eccezionale intensità e gravità, non integrano concausa rilevante. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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