Responsabilità presidente per deposito incontrollato rifiuti e poteri sindacali art 192 TUA (Cons. Stato n. 118 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il presidente del consiglio di amministrazione di una società che gestisce un impianto di trattamento di rifiuti risponde, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, del deposito incontrollato formatosi nel periodo in cui ha ricoperto la carica, quando l’addebito sia fondato sull’accertamento in concreto della culpa in vigilando e dell’apporto causale della condotta omissiva, e non sulla mera posizione rivestita nell’organigramma societario. L’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 non si interpreta in senso restrittivo, limitandone l’ambito ai soli rifiuti abbandonati “sul suolo” o “nel suolo” inteso come terreno vegetale: la direttiva 2008/98/CE impone di vietare ogni gestione incontrollata dei rifiuti e la ratio di tutela ambientale osta a letture riduttive. L’ordinanza sindacale che disponga classificazione, messa in sicurezza, smaltimento e riqualificazione ambientale del sito costituisce espressione dei poteri extra ordinem conferiti dall’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 al Sindaco e non dei poteri ordinari di gestione e vigilanza del territorio.
Il Fatto
Un impianto di deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi, autorizzato nel 1998, viene condotto in affitto da una società a partire dal 1 agosto 2000, senza la preventiva volturazione delle autorizzazioni. L’appellato ricopre la carica di presidente del consiglio di amministrazione di quella società dal 1 agosto 2000 al 22 marzo 2001. Nel marzo 2001 l’impianto viene posto sotto sequestro penale e l’autorizzazione dichiarata decaduta; i rifiuti restano giacenti per oltre un ventennio.
Il procedimento penale a carico degli amministratori si chiude con declaratoria di prescrizione, esclusa dal giudice di legittimità ogni formula assolutoria. Nel 2023 il Comune avvia un procedimento ex art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 e adotta l’ordinanza sindacale che ingiunge in solido ai destinatari la classificazione, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e la trasmissione di una relazione sulla contaminazione delle matrici ambientali. Il TAR Marche accoglie il ricorso dell’interessato; il Comune appella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’appello del Comune su tutti i profili. Sulla responsabilità dell’appellato, la ricostruzione dei fatti dimostra in modo oggettivo che l’attività fu esercitata senza titolo nel periodo in cui egli ricopriva la presidenza, che il sequestro intervenne in costanza della carica e che egli non si attivò mai per rimediare alla situazione. Le sentenze penali hanno accertato la condotta di esercizio abusivo: ne deriva la prova del nesso eziologico tra la condotta omissiva, ascrivibile quanto meno a culpa in vigilando, e il deposito accumulatosi.
La declaratoria di prescrizione non cancella la rilevanza storica dei fatti accertati, utilizzabili a fini diversi da quelli penali, tanto più che la Cassazione escluse formule assolutorie ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.. Il Comune, dunque, non ha addossato una responsabilità oggettiva, ma ha verificato in concreto l’apporto causale della carica ricoperta. Lo statuto societario attribuisce al consiglio di amministrazione i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; la presenza di un amministratore unico non esonera il presidente dai relativi obblighi. Rileva l’art. 2392 cod. civ., nel testo ratione temporis vigente, quanto al dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione.
Quanto all’ambito dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, il Collegio supera la lettura restrittiva accolta dal TAR. L’art. 36 della direttiva 2008/98/CE vieta ogni abbandono, scarico o gestione incontrollata dei rifiuti e non distingue tra suolo e sottosuolo; un’interpretazione limitante sarebbe distonica rispetto alla finalità di tutela ambientale. Il precedente richiamato dal primo giudice è inconferente, riguardando una questione di natura privatistica. Gli accertamenti documentano sversamenti sul pavimento di sostanze oleose, peci e morchie, con rischio di penetrazione nelle falde.
Sui poteri del Sindaco, la Corte distingue le competenze in ragione dei poteri concretamente esercitati. L’ordinanza che ingiunge la semplice rimozione apartiene agli organi di gestione secondo il modello del d.lgs. n. 267/2000; quella che dispone bonifica, messa in sicurezza o riqualificazione ambientale rientra nella norma speciale e derogatoria dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, quale rimedio sanzionatorio extra ordinem. Nella specie il Sindaco ha ordinato classificazione, cautele, smaltimento e relazione sulla contaminazione: legittimo l’esercizio del potere. Il ricorso di primo grado è respinto e le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2392 c.c. – Responsabilità verso la società
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità