Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del TAR (TAR Molise n. 165 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, anche in funzione di giudice del lavoro, costituisce titolo azionabile con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., dovendosi garantire l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. A seguito delle modifiche introdotte nell’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva: è sufficiente la notificazione della copia attestata conforme all’originale. Il TAR, accertata la perdurante inadempimento, ordina all’amministrazione di eseguire le statuizioni nel termine assegnato e nomina fin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Larino, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente, docente precaria titolare di supplenze negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, a conseguire il beneficio della c.d. carta del docente, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la somma complessiva di euro 2.500,00. La decisione ha recepito l’orientamento della Cass. Sez. Lav. n. 29961/2023 del 27.10.2023, che ha esteso il beneficio ai docenti supplenti con servizio prestato fino al 30 giugno o al 31 agosto dell’anno di riferimento.

Passata in giudicato la sentenza, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per ogni violazione successiva. L’amministrazione, costituitasi, non ha contestato l’ammissibilità né la fondatezza della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Larino in data 25.11.2024. Il ricorso è dunque ammissibile sotto il profilo dell’esistenza di un titolo definitivo.

Quanto alle formalità della notificazione, il Collegio richiama la novellata versione dell’art. 475 cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022. La norma dispone che le sentenze, per valere come titolo per l’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., devono essere rilasciate in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti. Ne deriva che, a decorrere dal 28 febbraio 2023, non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva. Le modalità con cui la ricorrente ha notificato il titolo al Ministero debitore risultano pertanto adeguate.

Il TAR afferma poi che il titolo azionato, consistente in una sentenza del giudice civile, rientra tra quelli cui si applica il rimedio dell’ottemperanza ex art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato.

Nel merito, la somma richiesta corrisponde a quella indicata nella sentenza da eseguire. Il Tribunale ordina quindi al Ministero, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti nel termine di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Nomina inoltre fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine, provvedendo in ulteriori 40 giorni.

Quanto alla richiesta di somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio non ravvisa allo stato i presupposti, in considerazione della nomina del commissario; resta salva una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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