Doppia assoluzione dopo annullamento della condanna d’appello non richiede motivazione rafforzata (Cass. pen. n. 31904/2026)

Principi di diritto (Massima)
Qualora la sentenza liberatoria pronunciata in sede di rinvio si ponga in continuità con una precedente decisione di primo grado anch’essa di proscioglimento, si configura una situazione di doppia pronuncia conforme. In tale contesto non ricorrono né l’esigenza di superare un ragionevole dubbio generato da un’assoluzione di primo grado, né la necessità di adottare uno standard motivazionale rafforzato, essendo venuto meno il presupposto della presunzione di innocenza rafforzata che giustifica l’eccezione alle regole ordinarie dell’appello. La sentenza d’appello annullata è radicalmente eliminata dall’ordinamento per effetto della pronuncia rescindente e non può assurgere a termine di comparazione ai fini del ribaltamento. Nel giudizio di rinvio, a seguito dell’annullamento di una sentenza di appello di condanna, la successiva pronuncia assolutoria non richiede motivazione rafforzata, sempre che si inserisca in un quadro di continuità con la decisione di proscioglimento di primo grado.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Taranto, aveva condannato un medico alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di omicidio colposo, per aver cagionato con condotta negligente, imprudente e imperita la morte di una paziente giunta al Pronto Soccorso con gravi dolori addominali causati dalla rottura della milza. La Quarta Sezione della Corte suprema annullava la sentenza con rinvio, ritenendo fondato il primo motivo. In sede di rinvio, dopo nuova perizia, la Corte d’appello di Lecce, con sentenza dell’11 aprile 2025, dava atto che il reato si era prescritto il 9 aprile 2025 e confermava la sentenza liberatoria del G.U.P., sottolineando la difficoltà di una valutazione rafforzata tale da superare il ragionevole dubbio.

La parte civile proponeva nuovo ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 157 e 159, comma 3, cod. proc. pen. per errata declaratoria di prescrizione, con contestazione del computo dei periodi di sospensione; vizio di motivazione sul mancato rispetto delle indicazioni del giudizio di rinvio in tema di motivazione rafforzata e sull’incidenza della pregressa patologia. Il Pubblico Ministero e il difensore dell’imputato concludevano per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama il principio secondo cui il giudice di appello che condanni l’imputato assolto in primo grado su gravame del solo pubblico ministero è tenuto a provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria. Sulla base di tale principio la Corte d’appello di Taranto, ribaltando la sentenza liberatoria, aveva pronunciato condanna generica al risarcimento in favore della parte civile. La parte civile, non avendo proposto autonoma impugnazione in appello, ha ancorato la decisione sulla domanda civile alla partecipazione al giudizio di impugnazione del pubblico ministero, mancando il quale perde il diritto alla decisione sull’azione civile.

Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse, poiché il dispositivo emesso è stato di conferma della pronuncia di primo grado di proscioglimento nel merito. Il secondo motivo è infondato: è volto alla tutela dei soli interessi civili, presenta profili di genericità ed è diretto a investire la Corte di legittimità di una non consentita facoltà di diretto apprezzamento del fatto. Nel caso di specie ricorre una doppia pronuncia conforme liberatoria: all’esito dell’annullamento, la sentenza di condanna emessa in appello è venuta meno e la pronuncia assolutoria resa in sede di rinvio si salda direttamente con quella assolutoria emessa dal G.U.P. in primo grado. Nessun confronto tra motivazioni va effettuato tra le due sentenze d’appello succedutesi a seguito dell’annullamento, se non nei limiti utili a non incorrere in vizi già evidenziati dalla sentenza rescindente.

In ordine alla motivazione rafforzata, la Corte ribadisce che il giudice di appello vi è tenuto ove riformi totalmente la decisione di primo grado; diversa è l’ipotesi in cui il contrasto emerga tra due sentenze di appello, la prima assolutoria e la seconda di condanna o viceversa, emessa all’esito del giudizio di rinvio. In tale evenienza la sentenza d’appello annullata è radicalmente eliminata dall’ordinamento. Le critiche del ricorrente riguardano profili in fatto e propongono argomenti di merito preclusi in sede di legittimità. La Corte territoriale ha logicamente concluso che il parere dei periti di primo grado sull’incidenza dell’ipertensione portale, fondato anche sul quadro clinico constatato dal chirurgo, non era superabile, non essendo stato eseguito alcun esame autoptico; il giudizio controfattuale è stato correttamente informato al canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

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Nota della Redazione

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