L’ottemperanza al giudicato sul diritto all’accredito sulla carta del docente (TAR Lombardia n. 3476 del 04.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 decorre dalla notifica del titolo esecutivo, inteso come l’atto che ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, e non dalla spedizione in forma esecutiva di cui all’art. 475 cod. proc. civ., divenuta non più necessaria dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia. Non sussiste pertanto alcun problema di compatibilità tra la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 e l’attuale previsione dell’art. 475 cod. proc. civ.. Accertato l’inadempimento del giudicato, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione nel termine assegnato e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una sentenza del giudice ordinario con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a riconoscere alla ricorrente, tra l’altro, il diritto all’accredito sulla carta del docente della somma di euro 500,00. Il provvedimento è stato rilasciato in copia conforme a valere come titolo per l’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ. e in tale forma notificato all’amministrazione.

Formatosi il giudicato, come da attestazione della cancelleria, la ricorrente ha lamentato che la porzione di statuizione relativa all’accredito non era stata eseguita. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma, senza contestare nel merito l’inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto una questione di procedibilità. Deve verificarsi se, tra la notifica della sentenza e la proposizione del ricorso, sia decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Tribunale chiarisce che la norma si riferisce al titolo esecutivo quale atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, realizzabile coattivamente.

La distinzione rilevante è tra titolo esecutivo e spedizione in forma esecutiva. Quest’ultima, in base all’art. 475 cod. proc. civ., costituiva requisito necessario per portare a esecuzione le sentenze secondo il rito civile. Dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia, la spedizione non è più necessaria. Ne deriva che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone problemi di compatibilità con l’attuale previsione dell’art. 475 cod. proc. civ.: il termine decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ovvero della sentenza dotata di attestazione di conformità, presso la sede del debitore.

Su questo punto il Collegio richiama il precedente Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309. Il ricorso è dunque procedibile, essendo decorso il termine di legge prima della sua proposizione.

Nel merito, il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito per la parte di interesse. Il Tribunale accoglie quindi la domanda e adotta le conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. Dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero. Questi assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’amministrazione è condannata alla rifusione, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e dell’art. 39 cod. proc. amm..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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