Ritardo nell’erogazione del contributo pubblico e risarcimento da responsabilità aquiliana (TAR Sicilia n. 3840 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, tanto da illegittimità provvedimentale quanto da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non di responsabilità da inadempimento contrattuale. È pertanto necessario accertare la lesione di un bene della vita, mentre la quantificazione delle conseguenze risarcibili segue i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità con l’ordinaria diligenza, di cui agli artt. 1223 e 1227 cod. civ., non quello della prevedibilità ex art. 1225 cod. civ.. Sul portatore di un interesse legittimo pretensivo grava un preciso onere di tempestiva reazione all’illegittima attività amministrativa, omissiva o commissiva, dovendosi altrimenti escludere la lesione risarcibile. Il criterio di cui all’art. 1227, comma 2, cod. civ., si declina ai sensi dell’art. 30, comma 3, ultima parte, cod. proc. amm., anche con l’esperimento delle azioni impugnatorie e di condanna, ivi compresa l’azione ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato nel 2000 istanza per le agevolazioni di cui alla legge n. 662/1996, ottenendo l’ammissione provvisoria al finanziamento per un progetto di oleificazione. Dopo l’erogazione delle prime rate, l’amministrazione ritardava la corresponsione degli importi successivi, benché la documentazione di spesa fosse regolare e risalente al 2009. Il procedimento di rideterminazione si concludeva solo nel 2018, con un provvedimento che riduceva il contributo e chiedeva la restituzione delle somme in eccedenza.
Avverso tale provvedimento il ricorrente aveva ottenuto l’accoglimento dinanzi allo stesso Tribunale con la sentenza n. 373/2021, che riconosceva il diritto alla corresponsione della quota finale, erogata nel luglio 2021. Con il ricorso in esame ha quindi chiesto la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno da ritardo ex art. 30, comma 5, cod. proc. amm., oltre a interessi e rivalutazione sulle rate pregresse, al danno da interruzione dei rapporti bancari, al mancato guadagno e al danno biologico. Nelle more del giudizio l’originario ricorrente è deceduto e l’erede si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della fattispecie richiamando l’Adunanza plenaria n. 7/2021 del Consiglio di Stato, secondo cui la responsabilità da ritardo è di natura aquiliana ed esige la dimostrazione della lesione del bene della vita, con applicazione dei criteri limitativi degli artt. 1223 e 1227 cod. civ. Il pregiudizio economico del privato è risarcibile solo se questi abbia attivato tutti i poteri procedimentali e le facoltà di reazione processuale per eliminare l’attività illegittima.
La verifica va condotta alla luce del criterio di ordinaria diligenza codificato nell’art. 1227, comma 2, cod. civ., che nella responsabilità della p.a. si specifica ai sensi dell’art. 30, comma 3, ultima parte, cod. proc. amm., anche mediante le azioni impugnatorie e di condanna, compresa quella avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., che nel caso concreto avrebbe potuto evitare le conseguenze dannose dell’inerzia lamentata. Il ricorrente non ha dato prova di tale reazione tempestiva, così che i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali prospettati restano privi del necessario fondamento.
Quanto alle ulteriori voci di danno, il Tribunale rileva il difetto di prova del nesso di causalità tra la ritardata corresponsione della quota e lo stato di sofferenza bancaria. Dall’atto di precetto del 2019 emerge che le tre rate insolute ammontavano a oltre 300.000 euro, importo ben superiore alla quota in tesi dovuta dal Ministero, poco più di centomila euro. Applicando un criterio di intuitiva evidenza, anche l’erogazione tempestiva non avrebbe evitato l’insolvenza.
A ciò si aggiunge che il ricorrente non poteva vantare alcun affidamento sulla quota finale, stante il carattere provvisorio dell’iniziale riconoscimento, e che l’indebitamento era derivato dall’ammissione di più progetti al programma. Il ritardo non può dunque considerarsi causa, quanto meno esclusiva, del danno-conseguenza dedotto. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese tra le parti costituite e nessuna statuizione nei rapporti con il Comune non costituito.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1223 c.c. – Risarcimento del danno
- Art. 1225 c.c. – Prevedibilità del danno
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore