Liquidazione spese entro limiti tariffari e discrezionalità del giudice (Cons. Stato n. 3951 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo dispone di ampia discrezionalità nella statuizione sulle spese, ma quando condanna al pagamento deve rapportarsi ai parametri del d.m. n. 55 del 2014. Il sistema tariffario è stato abrogato dall’art. 9, comma 1, della legge n. 27 del 2012, con la conseguenza che i minimi non sono inderogabili; tuttavia i parametri ministeriali vanno interpretati in conformità alle superiori previsioni di legge ispirate ai principi di libertà e concorrenza degli artt. 2 e 41 Cost.. Una liquidazione immotivata e manifestamente inferiore ai predetti parametri integra violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. e all’art. 47 Cdfue. La serialità del contenzioso non giustifica la riduzione delle spese, potendo semmai aggravare la responsabilità dell’amministrazione che perseveri in un contegno riconosciuto illegittimo.
Il Fatto
La parte appellante aveva adito il TAR Liguria per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice civile che aveva ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito l’attribuzione della carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Il TAR ha accolto il ricorso e ha liquidato le spese in euro 500,00, oltre accessori, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
La parte appellante impugna la sentenza nella sola parte relativa alle spese, deducendo che la liquidazione è avvenuta per un importo inferiore ai parametri tariffari minimi della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal riconoscimento dell’ampia discrezionalità del giudice di prime cure in materia di spese. Richiamando propri precedenti su casi analoghi, ricorda che il TAR può anche riconoscere i giusti motivi di compensazione, valutando tutte le circostanze del caso concreto.
Quando però la condanna alle spese viene disposta, il giudice deve attenersi al d.m. n. 55 del 2014. L’art. 13 della legge n. 247 del 2012 prevede che, in mancanza di patto scritto, il compenso sia liquidato con riferimento ai parametri ministeriali. Su questo punto la Corte chiarisce che, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, non sussiste più il vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari già posto dall’art. 24 della legge n. 794 del 1942. Resta però l’onere, in caso di scostamento apprezzabile dalle tabelle, di indicare i criteri seguiti, con l’unico limite di legge dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta liquidazioni simboliche contrarie al decoro professionale.
Le disposizioni ministeriali sopravvenute vanno lette in senso conforme alle previsioni primarie di rango superiore, in attuazione dei principi di libertà di iniziativa economica e di concorrenza degli artt. 2, 3, secondo comma, e 41 Cost. Un atto amministrativo di secondo grado non può vincolare il giudice oltre la legge.
Da ciò deriva che un’eventuale divergenza dai parametri non integra di per sé violazione di legge. Il Collegio aggiunge però una precisazione decisiva: una liquidazione immotivata e manifestamente inferiore rispetto a quanto necessario a garantire un concreto ristoro delle spese sostenute incide sul principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dagli artt. 24 e 113 Cost., dall’art. 47 Cdfue e dalle previsioni del Trattato Ue e della Cedu. Il rilievo è tanto più stringente quando l’amministrazione statale insista nel negare ragioni già riconosciute in giudizio, alimentando un contenzioso seriale.
Nella specie il TAR ha ridotto le spese in ragione del solo carattere seriale della controversia, senza ulteriori argomentazioni. La Corte ritiene che la serialità non giustifichi la compensazione, potendo semmai aggravare la responsabilità dell’amministrazione, in violazione del principio di leale collaborazione di cui alla legge n. 241 del 1990. L’appello è quindi accolto in parte: la liquidazione è riformata in euro 800,00, oltre accessori, per la difficoltà e l’impegno richiesti su un’unica questione relativa all’esecuzione della sentenza in materia di carta del docente. Le spese del grado di appello sono compensate; resta fermo il ristoro del contributo unificato.
Nota della Redazione
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