Spese di lite ridotte per serialità: illegittima la liquidazione immotivata (Cons. Stato n. 3936 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo è tenuto a liquidare le spese di giudizio secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014, pur potendosene discostare, purché indichi in motivazione i criteri seguiti. L’abrogazione delle tariffe professionali ha eliminato l’inderogabilità dei minimi, ma non consente liquidazioni immotivate e manifestamente inferiori ai valori tabellari, il cui unico limite di legge resta l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta compensi non consoni al decoro della professione. La riduzione fondata esclusivamente sul carattere seriale del contenzioso è illegittima: la serialità può semmai aggravare la responsabilità dell’amministrazione che perseveri in un contegno riconosciuto illegittimo, in violazione del principio di leale collaborazione. Una liquidazione siffatta intacca il principio di effettività della tutela giurisdizionale e va riformata in appello con nuova valutazione equitativa.
Il Fatto
Le appellanti avevano adito il TAR Liguria per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice civile, che aveva ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito l’attribuzione della carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015. Il TAR aveva accolto il ricorso, ma aveva liquidato le spese in euro 500,00 oltre accessori, in ragione del carattere seriale e della natura della controversia, disponendone la distrazione a favore del difensore antistatario.
Le ricorrenti hanno impugnato la sola statuizione sulle spese, deducendo che la liquidazione era inferiore ai parametri tariffari minimi. Il Ministero si è costituito solo formalmente. La causa è stata trattenuta in decisione sugli scritti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio, più volte affermato dalla Sezione, del potere discrezionale del giudice di merito nella statuizione sulle spese e nella eventuale compensazione per giusti motivi. Tale potere va però esercitato tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, ove si disponga la condanna, dei criteri degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55 del 2014, che impongono di valutare caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività, natura e valore dell’affare, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni.
Il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro normativo: l’art. 9, comma 1, legge n. 27 del 2012 ha abrogato le tariffe; l’art. 13, legge n. 247 del 2012 ha previsto la pattuizione scritta del compenso e, in difetto, la liquidazione giudiziale secondo i parametri ministeriali, aggiornati dal d.m. n. 147 del 2022. Ne deriva che non sussiste più il vincolo legale dei minimi tariffari, ma i parametri restano il riferimento necessario: in caso di scostamento apprezzabile il giudice deve indicare i criteri seguiti, fermo il solo limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ..
I decreti ministeriali sopravvenuti vanno letti in senso conforme alle previsioni primarie ispirate ai principi di libertà e concorrenza degli artt. 2, 3 e 41 Cost., non potendo un atto amministrativo di secondo grado vincolare il giudice oltre le superiori fonti di legge. Su questa base, la Corte affronta il nodo della motivazione: la liquidazione del TAR si è limitata a richiamare la soccombenza e a ridurre l’importo per il carattere seriale, senza ulteriori argomentazioni sulla quantificazione o sulla compensazione.
Tale riduzione è illegittima. La serialità del contenzioso non giustifica la compensazione, potendo anzi aggravare la responsabilità dell’amministrazione che perseveri in un contegno illegittimo, in violazione del principio di leale collaborazione di cui alla legge n. 241 del 1990. La liquidazione manifestamente inferiore ai parametri intacca il principio di effettività della tutela giurisdizionale degli artt. 24 e 113 Cost. e dell’art. 47 della Carta di Nizza. In riforma parziale, la Corte liquida equitativamente le spese di primo grado in euro 800,00, con distrazione a favore dei procuratori antistatari, e compensa le spese del grado di appello.
Nota della Redazione
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