Revisione della patente e assorbimento del provvedimento nel rigetto del ricorso gerarchico (TAR Liguria n. 431 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rigetto del ricorso gerarchico assorbe il provvedimento di revisione della patente di guida, sicché il ricorso giurisdizionale va proposto avverso la decisione adottata in sede gerarchica, che sostituisce l’atto impugnato. L’organo che decide il ricorso gerarchico è titolare della stessa competenza dell’organo subordinato e può rivalutare integralmente la fattispecie, integrando la motivazione dell’originario provvedimento anche con percorso argomentativo in parte diverso. Il dubbio sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica alla guida non può discendere dal mero coinvolgimento in un sinistro, ma può fondarsi su fatti circostanziati e significativi, quali le modalità imprudenti della manovra e le conseguenze dell’incidente. La revisione della patente non risulta sproporzionata o manifestamente illogica quando la responsabilità del conducente è concorrente e le esigenze lavorative sono recessive rispetto alla sicurezza della circolazione.
Il Fatto
Il ricorrente era coinvolto in un sinistro stradale mentre, svoltando a sinistra con la propria autovettura, impattava con un motoveicolo proveniente dal lato opposto; il motociclista riportava gravi lesioni. La patente gli veniva sospesa per venti giorni con provvedimento prefettizio e, successivamente, l’Ufficio della motorizzazione civile disponeva la revisione della patente mediante nuovo esame di idoneità tecnica ai sensi dell’art. 128 del codice della strada.
L’interessato proponeva ricorso gerarchico, contestando la mancanza di valutazione sulla gravità della condotta, la non definitiva ricostruzione della dinamica e la proporzionalità della misura. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti respingeva il ricorso con provvedimento del 4 aprile 2023. Il ricorrente impugnava quindi tale rigetto davanti al TAR, deducendo eccesso di potere per difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare una questione di ordine processuale. Il ricorso giurisdizionale è stato correttamente proposto avverso il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico e non contro l’originario atto di revisione. In forza della tradizionale tesi dell’assorbimento, qui condivisa, la decisione definitiva sostituisce l’atto impugnato, con la conseguenza che il ricorso può rivolgersi solo contro la decisione adottata in sede gerarchica, secondo l’insegnamento di Cass. civ., sez. un., n. 16039 del 2010.
Fermo il carattere sostitutivo del provvedimento giustiziale, il TAR richiama il consolidato orientamento secondo cui l’organo che decide il ricorso gerarchico è titolare della stessa competenza dell’organo subordinato e può quindi rivalutare integralmente la fattispecie e integrare la motivazione dell’atto originario, eventualmente con un percorso argomentativo in parte differente (Cons. Stato n. 2965 del 2023, Cons. Stato n. 2781 del 2021). Ciò non lede il diritto di difesa, poiché la decisione gerarchica non si fonda su fatti nuovi non contestati, ma su argomentazioni rafforzative del giudizio già oggetto di contestazione.
Nel merito, il Collegio rileva che l’Amministrazione ha confutato le doglianze del ricorrente: l’eccessiva velocità del motociclista configura solo una colpa concorrente che non elide la responsabilità del conducente dell’autovettura; l’interessato non ha calcolato i tempi della manovra in condizioni di sicurezza; la conformazione in salita del tratto avrebbe dovuto rafforzare l’onere prudenziale; le esigenze lavorative sono recessive rispetto alla sicurezza della circolazione. Tali argomentazioni non sono state considerate dal ricorrente, che ha continuato a confrontarsi con la motivazione, oggettivamente carente, dell’atto assorbito.
Non sussiste pertanto il dedotto difetto di motivazione: il provvedimento impugnato rende adeguatamente conto, mediante il riscontro di fatti circostanziati e significativi, delle ragioni del dubbio sulla permanenza dei requisiti di perizia e capacità alla guida. Alla luce delle circostanze del sinistro, confermate dalle testimonianze raccolte, e della stessa ammissione di una responsabilità concorrente, la misura della revisione della patente non può ritenersi sproporzionata o manifestamente illogica. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione dell’esito della fase cautelare e della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.