Accesso agli atti prefettizi su deposito esplosivi e vicinitas del fondo agricolo (TAR Sicilia n. 512 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La vicinitas tra il fondo agricolo del richiedente e il compendio immobiliare adibito a deposito di esplosivi fonda un interesse concreto e attuale all’ostensione degli atti amministrativi che ne documentano le condizioni di esercizio e di sicurezza. Il diniego fondato sul preteso carattere esplorativo dell’istanza è illegittimo quando la richiesta si correla in modo puntuale ad atti riferiti a una attività obiettivamente pericolosa, e non già all’azione amministrativa su categorie indefinite di imprese. La generica onerosità della ricerca non giustifica il rifiuto: solo l’inesistenza o l’oggettiva impossibilità di reperire i documenti consentono il diniego, dovendo l’amministrazione compiere ogni sforzo per soddisfare l’istanza. Gli atti endo-procedimentali e istruttori, ancorché privi di autonoma lesività esterna, sono ostensibili perché concorrono alla determinazione finale. L’art. 24, settimo comma, legge n. 241/1990 rende recessiva la riservatezza dei terzi quando la conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici.

Il Fatto

La ricorrente, azienda agricola titolare di un ampio appezzamento destinato ad attività agrumicola nel territorio di Augusta, lamenta la parziale evasione e il parziale diniego dell’istanza di accesso documentale presentata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa il 13 giugno 2024, reiterata il 18 luglio 2024. Oggetto della richiesta sono le licenze e autorizzazioni ex artt. 11, 47 e 51 TULPS, i rapporti di sicurezza del Comitato Tecnico Regionale, gli atti istruttori e la corrispondenza relativi all’ex Deposito Munizioni Xirumi, compendio confinante con il fondo della ricorrente e ancora occupato in forza di concessione scaduta.

La Prefettura aveva evaso solo in parte l’istanza con nota del 10 luglio 2024, trasmettendo le iniziali istanze di parte e i provvedimenti autorizzativi, e aveva poi rigettato il resto con nota del 16 agosto 2024, adducendo il carattere esplorativo dell’accesso, l’eccessiva gravosità della ricerca e la natura endo-procedimentale degli atti. La ricorrente ha quindi agito ex art. 116 c.p.a. per l’annullamento del diniego e l’accertamento del diritto alla ostensione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal precedente della sentenza n. 1486 del 25 giugno 2020, resa da questo Tribunale su analogo diniego opposto dalla stessa Prefettura, per confermare che la vicinitas delle aree rende recessivo l’interesse alla riservatezza della società controinteressata. La ricorrente deve poter verificare che non sussistano condizioni idonee a esporre a fonti di rischio i propri dipendenti, in ragione dell’obbligo di tutela della salute ex art. 2087 c.c., e i propri clienti, in forza del contatto sociale qualificato.

Il percorso argomentativo si snoda sul testo attuale dell’art. 24, settimo comma, legge n. 241/1990, che garantisce l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Le limitazioni ulteriori operano soltanto per i dati sensibili e giudiziari o idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, evenienze estranee alla fattispecie. La strumentalità dell’accesso rispetto ad azioni esperibili a tutela della sicurezza umana consente quindi di far prevalere la domanda sulla riservatezza.

Quanto al carattere esplorativo, il Tribunale osserva che il riferimento specifico ad atti correlati in modo puntuale all’esercizio di una attività obiettivamente pericolosa esclude il vizio, non riguardando la richiesta l’attività della Prefettura su più o meno circoscritte categorie di imprese entro una medesima area territoriale.

Sul versante della pretesa onerosità, il Collegio richiama il principio espresso dal TAR Napoli, sez. VI, sentenza n. 926 del 28 febbraio 2020: solo l’inesistenza o l’oggettiva impossibilità di reperire i documenti giustifica il diniego, mentre a fronte di una semplice difficoltà o gravosità l’amministrazione deve compiere ogni sforzo per soddisfare l’istanza. Parimenti privo di pregio è l’assunto sulla natura endo-procedimentale degli atti, che concorrono alle determinazioni finali e sono per ciò solo ostensibili.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina alla Prefettura di esibire tutta la documentazione indicata nell’istanza del 13 giugno 2024 nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Le spese seguono la soccombenza nei confronti delle amministrazioni resistenti e sono liquidate in € 1.000,00 oltre accessori; sono compensate nei confronti delle società controinteressate per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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