Terzo danneggiato da errore professionale del legale senza azione diretta verso assicuratore (Arbitro Assicurativo n. 664 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assicurazione della responsabilità civile professionale, il terzo danneggiato è estraneo al rapporto contrattuale che intercorre tra il professionista e l’impresa e non è titolare di un’azione diretta nei confronti dell’assicuratore. L’azione diretta è ammessa solo nei casi eccezionali e tassativamente previsti dalla legge. La facoltà dell’assicuratore di pagare direttamente al terzo, ai sensi dell’art. 1917, comma 2, cod. civ., costituisce mera modalità di adempimento e non attribuisce al danneggiato un diritto autonomo. La disciplina dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile degli avvocati non deroga a tale regola. Il ricorso del terzo danneggiato che agisca direttamente contro l’assicuratore è pertanto inammissibile per carenza di legittimazione attiva.

Il Fatto

La ricorrente, qualificatasi come terza danneggiata da errore professionale, ha adito l’Arbitro Assicurativo chiedendo l’accertamento dell’operatività della polizza di responsabilità civile professionale stipulata dal proprio avvocato con l’impresa resistente e la condanna di questa al risarcimento del danno. L’errore contestato consisteva nell’omessa produzione, in un giudizio civile definito con sentenza del 2023, della documentazione successoria necessaria a provare la qualità di erede, con rigetto delle domande proposte iure hereditatis per difetto di prova.

La ricorrente ha riferito di aver contestato la negligenza al legale, che l’aveva respinta, e di aver poi chiesto all’impresa l’attivazione della copertura. L’impresa, tra ottobre 2025 e gennaio 2026, ha negato l’operatività della polizza per difetto di prova dell’errore, assenza di un danno “certo e definito” e possibilità di riproporre la domanda. Costituitasi, l’impresa ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva, contestando nel merito le pretese e invocando in estremo subordine la franchigia di euro 1.000,00.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare. Ai sensi dell’art. 8, comma 4, secondo alinea, del D.M. 6 novembre 2024, n. 215, il ricorso è presentato dalla clientela; l’art. 1, lett. b) del Decreto individua tre categorie di soggetti legittimati: chi ha o ha avuto un rapporto contrattuale assicurativo, chi è titolare di azione diretta per legge e chi ha comunque titolo a ricevere prestazioni assicurative. L’art. 9, comma 1, lett. d) sancisce l’inammissibilità del ricorso proposto da soggetto non legittimato.

La ricorrente agisce quale terza danneggiata dalla presunta negligenza del proprio legale ed è estranea al rapporto contrattuale assicurativo, che intercorre unicamente tra il professionista e l’impresa. L’ordinamento italiano, in materia di responsabilità civile, non riconosce al terzo danneggiato un’azione diretta, ammessa solo in casi eccezionali e tassativamente previsti, come la circolazione di veicoli e natanti, ai sensi dell’art. 144 CAP, o l’esercizio dell’attività venatoria.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, essendo estraneo al rapporto tra danneggiante e assicuratore (Cass. civ., Sez. III, n. 5259/2021). Fuori da tali ipotesi vale il principio dell’art. 1917, comma 1, cod. civ., per cui l’obbligazione dell’assicuratore è tenere indenne l’assicurato di quanto questi debba pagare al terzo.

Il Collegio precisa che la facoltà di pagamento diretto al terzo, prevista dall’art. 1917, comma 2, cod. civ., è mera modalità di adempimento della prestazione indennitaria dovuta all’assicurato e non fa sorgere in capo al terzo un diritto autonomo. Neppure la disciplina sull’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile degli avvocati (art. 12, L. 247/2012 e D.M. 22 settembre 2016) conferisce al cliente danneggiato un’azione diretta contro l’assicuratore del professionista.

Per queste ragioni il Collegio dichiara il ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 1, lett. b), e 9, comma 1, lett. d), del Decreto, non potendo la ricorrente essere qualificata come “clientela”. Le questioni di merito restano assorbite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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