Cessione del quinto: la traslazione sulla pensione prevale sulla ritenzione del TFS (ABF Collegio di Palermo n. 4357 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione del quinto dello stipendio, ai sensi dell’art. 43, primo comma, d.P.R. n. 180/1950, in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell’estinzione del finanziamento, l’efficacia della cessione si estende di diritto sulla pensione o su altro assegno continuativo equivalente, con un automatismo legale di traslazione privo di effetti novativi. Il terzo comma della medesima disposizione, che consente la ritenzione sulla somma una tantum entro la concorrenza dell’intero residuo debito, ha carattere residuale e opera solo quando al lavoratore non spetti un trattamento pensionistico. Ne consegue che l’intermediario non è tenuto a escutere il TFS per estinguere anticipatamente il prestito, ben potendo proseguire nelle trattenute sui ratei pensionistici.
Il Fatto
Il ricorrente aveva sottoscritto con l’intermediario un prestito personale rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione mensile, in centoventi rate. Il contratto prevedeva quale garanzia gli importi dovuti a titolo di indennità di cessazione del rapporto e, all’art. 12, un mandato irrevocabile al datore di lavoro a trattenere il TFR e versarlo alla finanziaria, con estensione degli effetti ai ratei pensionistici.
Collocato in congedo il ricorrente, il datore di lavoro comunicava il subentro dell’INPS quale sostituto d’imposta. L’istante prendeva visione della somma trattenuta dalla pensione e prestava consenso alla traslazione. Il 30.04.2024 incassava poi il TFS, senza destinarlo all’estinzione del debito. Solo nell’ottobre 2025 chiedeva copia del contratto ex art. 119 TUB e contestava la mancata escussione della garanzia, dolendosi della trattenuta mensile sulla pensione di inabilità.
La motivazione del Collegio
Il ricorrente fondava la propria pretesa sul solo terzo comma dell’art. 43 d.P.R. n. 180/1950, secondo cui la somma una tantum spettante per cessazione del servizio è ritenuta sino alla concorrenza dell’intero residuo debito. Da qui l’assunto del carattere vincolante del meccanismo e dell’obbligo dell’intermediario di escutere il TFS.
Il Collegio ha respinto questa lettura, giudicandola parziale. Il primo comma della stessa disposizione stabilisce che, in caso di cessazione del servizio, l’efficacia della cessione si estende di diritto alla pensione. Richiamando la decisione del Collegio di Bari n. 9028/2024, il Collegio ha qualificato tale previsione come automatismo legale di traslazione dal trattamento retributivo a quello pensionistico, senza soluzione di continuità e senza effetti novativi.
Su questa base, il terzo comma assume valore residuale: trova applicazione solo quando, in luogo della pensione o di altro assegno continuativo, al lavoratore spetti una somma una tantum. Il sistema normativo distingue quindi l’ipotesi ordinaria di prosecuzione della cessione sulla pensione da quella eccezionale di soddisfacimento del credito mediante ritenzione su somme una tantum. Isolare il terzo comma dal contesto, ha osservato il Collegio, contrasta con la ratio e la struttura della disciplina.
La condotta dell’intermediario è stata pertanto ritenuta esente da censure, anche perché coerente con il consenso prestato dal ricorrente alla traslazione e con l’incasso del TFS. La domanda principale di estinzione mediante TFS è stata rigettata, insieme a quelle accessorie. Respinta anche la richiesta di consegna del contratto, già trasmesso entro i termini ex art. 119 TUB. Dichiarata infine inammissibile la domanda sull’eccedenza della trattenuta rispetto ai limiti di cedibilità, proposta per la prima volta in sede di repliche.
Nota della Redazione
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