Richiamo bonifico e negligenza del PSP beneficiario per risposta non ufficiale (ABF Collegio di Milano n. 1075 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella gestione della procedura di recall di un bonifico, il PSP del beneficiario è tenuto a rispettare gli standard di diligenza professionale e a fornire riscontro al PSP del pagatore tramite i canali ufficiali di contatto. La risposta inviata a un indirizzo di posta elettronica non riconosciuto come contatto ufficiale integra una negligenza significativa quando impedisce al PSP ordinante di ricevere le informazioni necessarie al recupero dei fondi. Ove il conto del beneficiario sia stato bloccato e su di esso sia presente la giacenza dell’esatto importo bonificato, la società è tenuta alla restituzione dell’importo. Il PSP di destinazione non è invece tenuto a verificare la corrispondenza tra il nominativo del beneficiario e il titolare del conto identificato tramite IBAN.

Il Fatto

Il rappresentante legale di una società attiva nella compravendita di auto riferisce di essere stato contattato da un sedicente agente di una nota società di noleggio, che gli proponeva veicoli giunti al termine del noleggio. Dopo una serie di comunicazioni tramite chat, il presunto agente gli prospettava l’acquisto di tre vetture a prezzo scontato e la società accettava, disponendo in data 4 dicembre 2024 un bonifico di € 45.800,00 in favore della presunta società di noleggio.

Il giorno successivo la società scopriva che la società di noleggio non era a conoscenza del contratto e di essere stata vittima di una truffa. Veniva attivata la procedura di recall nei confronti dell’intermediario presso cui era acceso il conto del beneficiario, il quale bloccava il conto mettendo a disposizione la somma, ma non procedeva al rimborso e chiudeva la posizione il 31 dicembre 2024. La società ricorrente chiede la restituzione dell’importo, oltre interessi e spese.

La motivazione del Collegio

L’intermediario resistente eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per genericità delle allegazioni. Il Collegio ritiene l’eccezione infondata: risultano sufficientemente delineati sia il quadro di responsabilità invocato, richiamando l’art. 24 del d.lgs. n. 11/2010 e gli standard di diligenza del bonus argentarius ex art. 1176 c.c., sia la richiesta di rimborso dell’intera somma non restituita all’esito della procedura di recall, la cui gestione e chiusura unilaterale sono contestate dalla ricorrente.

Quanto al profilo della mancata verifica della corrispondenza anagrafica tra beneficiario indicato e titolare del conto di destinazione, sollevato solo in sede di reclamo, il Collegio richiama il consolidato orientamento dei Collegi: il PSP di destinazione non è tenuto a verificare la corrispondenza tra nominativo del beneficiario e titolare del conto di accredito identificato tramite IBAN.

Il nucleo della decisione riguarda invece la gestione del recall. La banca resistente, consapevole dell’assenza del consenso del beneficiario, aveva bloccato il conto e richiesto una lettera di manleva. Il Collegio precisa che non è in discussione la legittimità di tale richiesta, ma se sia qualificabile come diligente la condotta dell’intermediario che ha fornito riscontro al recall tramite canali non ufficiali.

Il Collegio rileva che l’indirizzo di posta elettronica cui sono state inviate le richieste di integrazione documentale non figura tra i contatti ufficiali dell’intermediario del ricorrente, e che la banca resistente non ha fornito alcuna precisazione sulle ragioni di tale scelta. Ciò ha impedito al PSP del pagatore di ricevere le informazioni necessarie al recupero dei fondi.

Poiché il conto del beneficiario era stato bloccato e su di esso era presente in giacenza l’esatto importo bonificato, il Collegio ravvisa una negligenza significativa dell’intermediario, che giustifica la restituzione dell’importo pari al bonifico effettuato. Il ricorso è pertanto accolto parzialmente, con condanna dell’intermediario al pagamento di € 45.800,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo; è invece rigettata la richiesta di rifusione delle spese, in coerenza con l’orientamento del Collegio. Disposta inoltre la corresponsione del contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e di € 20,00 alla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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