Spoofing e bonifico istantaneo: colpa grave del cliente esclude responsabilità della banca (ABF Collegio di Bologna n. 4625 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il consenso del pagatore costituisce elemento necessario per la corretta esecuzione di un’operazione di pagamento ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 11/2010. Quando l’operazione sia stata personalmente disposta dal cliente, ancorché sulla base di una volontà viziata da raggiri, non ricorre il presupposto dell’operazione non autorizzata e non trovano applicazione gli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 11/2010. Può tuttavia configurarsi una responsabilità contrattuale del prestatore di servizi di pagamento, per violazione dell’obbligo di protezione, ove l’anomalia dell’operazione sia rilevabile ictu oculi con la diligenza dell’art. 1176, comma 2, cod. civ.. La colpa grave del cliente, parametro desumibile dall’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 11/2010, esclude il concorso di colpa dell’intermediario quando il comportamento tenuto sia espressivo di manifesta negligenza inescusabile.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di aver ricevuto un messaggio apparentemente proveniente dall’intermediario, che la informava di una presunta operazione di € 985,00 e la invitava a contattare un numero di telefonia mobile per disconoscerla. Chiamato il numero, veniva contattata da un sedicente operatore e, poco dopo, da un numero di telefonia fissa riferibile ai Carabinieri di Cesena, che le prospettava un’indagine in corso sulla sua filiale e le imponeva di spostare i fondi su altro conto per metterli al sicuro.

La cliente si recava quindi allo sportello e disponeva un bonifico istantaneo di € 18.300,00 verso l’IBAN indicatole telefonicamente, con causale “acquisto auto”, come da istruzioni ricevute per non destare sospetti. Scoperta la truffa, l’intermediario attivava la procedura interbancaria di recall, con esito negativo. La ricorrente adiva l’ABF lamentando la mancata formazione del personale e l’assenza di domande di verifica.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’operazione. Il bonifico istantaneo è stato materialmente eseguito dalla ricorrente presso lo sportello, ma sulla base di una volontà viziata dai raggiri del truffatore, che con tecnica di phishing e vishing e spoofing telefonico l’ha indotta a credere di agire a tutela dei propri risparmi. Difetta pertanto il requisito del consenso e non opera la disciplina degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 11/2010, che presuppone operazioni prive di autorizzazione.

Restava allora da verificare l’eventuale responsabilità concorrente del prestatore secondo le norme di diritto comune. Il Collegio richiama i principi del Collegio di Coordinamento n. 8671/2024: la responsabilità dell’intermediario è configurabile quando emerga un apporto causale alla frode, ad esempio per mancata disponibilità del numero verde, mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente cui il cliente si sia rivolto, o mancato rilievo di indici di frode che il blocco delle transazioni avrebbe reso evidenti.

Nel caso concreto il Collegio ravvisa una colpa grave della ricorrente. Il messaggio iniziale proveniva da un numero sconosciuto, la cliente ha seguito istruzioni telefoniche recandosi in filiale, ha fornito all’operatore una causale plausibile senza manifestare dubbi e ha confermato l’operazione dopo l’avviso di non revocabilità del bonifico istantaneo. La circostanza che la chiamata provenisse da un numero corrispondente a quello dei Carabinieri di Cesena rende la truffa insidiosa, ma non esclude la negligenza: trasferire l’intero patrimonio su un conto terzo su indicazione telefonica costituisce anomalia macroscopica, fronteggiabile con mezzi agevoli di verifica.

Quanto all’intermediario, il Collegio esclude il concorso di colpa. L’operatore di sportello ha chiesto chiarimenti sulla motivazione e ha ricevuto una risposta verosimile; la cliente ha dissimulato le circostanze effettive. La banca ha inoltre attivato tempestivamente il recall. Non sussiste un obbligo generalizzato di monitoraggio ex ante delle operazioni disposte personalmente dal correntista, né un dovere di verifica sulla congruenza dei pagamenti in assenza di evidenti indici di anomalia.

Il Collegio richiama infine l’art. 16, comma 4-bis, d.lgs. n. 11/2010: il prestatore può rifiutare l’ordine solo se il rifiuto sia obiettivamente giustificato. L’obbligo di protezione opera, secondo la Cass. civ. ord. n. 31052/2024, quando l’operazione appaia ictu oculi anomala e non rispondente agli interessi del correntista. Condizione che non ricorre quando il cliente fornisca indicazioni apparentemente plausibili. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1176 c.c.

Tutte le 366 sentenze sull'art. 1176 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *