Vishing e bonifico sotto dettatura: autorizzazione del cliente e responsabilità della banca (ABF Collegio di Roma n. 3657 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il bonifico è eseguito per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, l’operazione deve considerarsi autorizzata ed estranea al regime di responsabilità della PSD2 (artt. 9 e ss. del d.lgs. n. 11/2010). Ciò non esime il prestatore di servizi di pagamento dal vaglio del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, eventualmente integrati dal principio di buona fede, ai sensi degli artt. 1375, 1176, comma 2, e 1218 c.c. Il Collegio può ravvisare una responsabilità concorrente del PSP, secondo le norme di diritto comune, solo quando dalla documentazione emerga in concreto un apporto causale dell’intermediario alla frode, valutando la condotta del ricorrente e l’intestazione reale del conto di accredito.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di aver ricevuto un sms, apparentemente proveniente da un intermediario presso cui deteneva altro conto, che lo avvisava di pagamenti non autorizzati e indicava un numero da contattare. Chiamato il numero, un sedicente operatore antifrode lo induceva, con tono persuasivo, a comunicare dati sensibili e poi a trasferire € 3.185,93 su un nuovo conto, prospettato come deposito di sicurezza aperto a suo nome presso la banca resistente.
Accortosi del raggiro, il ricorrente chiedeva il rimborso. L’intermediario eccepiva che il bonifico era stato autorizzato con autenticazione multifattoriale (SCA) dal dispositivo abituale del cliente e che, al momento della segnalazione, l’operazione era già eseguita e irrevocabile; il conto beneficiario, peraltro, non era intestato al ricorrente ed era stato cautelativamente bloccato, ma le somme erano già state distratte.
La motivazione del Collegio
Il Collegio rileva che il bonifico risulta disposto dal ricorrente stesso, come emerge dalle sue dichiarazioni in querela: l’operazione è quindi autorizzata sotto dettatura e, in quanto tale, estranea all’applicazione degli artt. 9 e ss. del d.lgs. n. 11/2010. Richiama l’orientamento condiviso dei Collegi ABF secondo cui, quando il pagatore esegue per intero l’operazione, questa si considera autorizzata.
Tale qualificazione non chiude però il giudizio: la condotta dell’intermediario va scrutinata sotto il profilo del corretto adempimento contrattuale, con possibile concorso di colpa ex art. 1227 c.c., purché dalla documentazione emerga un concreto apporto causale del PSP alla frode.
Sul punto, il Collegio osserva che non è allegata documentazione sui messaggi o sulle chiamate ricevute; il numero indicato in denuncia non corrisponde ad alcun intermediario; i canali della banca resistente non risultano contraffatti, almeno nella fase di avvio della frode. Richiama la propria decisione n. 10173/2025, che in caso analogo ha ravvisato colpa grave del cliente quando l’sms civetta proviene da un intermediario terzo, non è prodotto in atti e non si inserisce in una chat genuina con la banca.
Quanto all’asserita inadeguatezza dei sistemi di monitoraggio, il Collegio nota che l’operazione consta di un unico bonifico, che il ricorrente non ha versato documentazione sulla propria operatività storica e che il bonifico è avvenuto tra due conti accesi presso lo stesso intermediario. Solo nei casi di molteplici transazioni in ristretto arco temporale è stato riconosciuto il carattere anomalo delle operazioni.
Infine, sull’apertura del conto di accredito, il Collegio esamina la possibile violazione degli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio, riconoscendo un contatto sociale qualificato tra pagatore e intermediario beneficiario. Rileva però che l’intermediario non ha descritto il processo di identificazione a distanza e che l’ipotesi di furto di identità non sembra ricorrere, risultando il conto intestato a un terzo. Le osservazioni del ricorrente sono giudicate prive di prove sufficienti. Il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1176 c.c. – Diligenza nell'adempimento
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 1375 c.c. – Esecuzione di buona fede