Segnalazione legittima se il preavviso è inviato all’indirizzo contrattuale (ABF Collegio di Milano n. 1476 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione in Centrale dei Rischi è legittima sotto il profilo formale quando l’intermediario provi di aver inviato il preavviso di segnalazione all’indirizzo comunicato dal cliente in sede di stipula, senza che questi abbia dimostrato di aver notiziato la banca della mutata residenza. L’invio dell’informativa ex art. 125, comma 3, TUB non integra presupposto di legittimità della segnalazione, ma adempimento di un obbligo di trasparenza la cui violazione legittima soltanto una tutela risarcitoria. Sul piano sostanziale, l’iscrizione a sofferenza esige una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente e non può discendere automaticamente da un mero ritardo nel pagamento del debito.
Il Fatto
La ricorrente chiedeva la cancellazione delle segnalazioni in Centrale dei Rischi disposte dall’intermediario da gennaio ad aprile 2022, lamentando il difetto del presupposto formale, per non aver ricevuto un idoneo preavviso, e del presupposto sostanziale, per l’assenza di una valutazione complessiva della propria situazione economico-finanziaria.
L’intermediario si opponeva sostenendo che il preavviso era stato inviato con raccomandata A/R all’indirizzo indicato in sede di stipula, senza esito per destinatario irreperibile, e che la segnalazione era stata preceduta da un’accurata analisi degli indicatori economici dei rapporti in essere. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Le segnalazioni traevano origine da un contratto di finanziamento sottoscritto il 21 gennaio 2020. La prima iscrizione a sofferenza risaliva a gennaio 2022 per €14.354,00, fino a marzo 2022, poiché nel mese di aprile 2022 il credito era stato ceduto nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione.
Sul presupposto formale, il Collegio ha rilevato che l’intermediario aveva fornito evidenza di una missiva del 6 dicembre 2021, contenente il preavviso e precedente alla prima segnalazione, corredata da cartolina di ritorno valorizzata con destinatario irreperibile e inoltrata all’indirizzo contrattuale. Poiché mancava agli atti la prova della comunicazione di una nuova residenza da parte della cliente, non potevano muoversi contestazioni all’intermediario per l’invio all’indirizzo originariamente comunicato.
Il Collegio ha poi richiamato la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4519/2023, secondo cui l’invio dell’informativa ex art. 125, comma 3, TUB non costituisce presupposto di legittimità della segnalazione, ma adempimento di un obbligo di trasparenza la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria. Nel caso di specie la cliente non aveva formulato alcuna richiesta di risarcimento.
Quanto al presupposto sostanziale, ai sensi della Circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia la categoria delle sofferenze ricomprende l’intera esposizione per cassa verso soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni equiparabili. L’iscrizione implica una valutazione complessiva dell’esposizione debitoria, finalizzata a verificare una stabile e consolidata incapacità di onorare i debiti. Dal piano di ammortamento emergeva il pagamento delle rate fino a marzo 2021, poi l’insolvenza e la cessione a contenzioso; alla data del preavviso le rate impagate erano nove.
A fronte di un inadempimento protratto per un considerevole lasso di tempo, il Collegio ha ritenuto la segnalazione legittima. Ha inoltre segnalato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, poiché le segnalazioni non sono visibili dopo 36 mesi dal flusso e non apparivano già al momento del deposito del ricorso. Il ricorso è stato quindi non accolto.
Nota della Redazione
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