Chiusura conto corrente ereditario e tempi attesa dossier titoli collegato (ABF Collegio di Torino n. 2184 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di chiusura di un conto corrente caduto in successione deve essere soddisfatta dall’intermediario con la massima sollecitudine. In presenza di un dossier titoli collegato e di un termine contrattuale specifico, la diligenza dell’accorto banchiere impone di rispettare quel termine, pari a quaranta giorni ove siano presenti servizi di investimento. Non integra violazione degli obblighi di correttezza e diligenza il ritardo nella chiusura quando la successione è resa complessa dal contrasto tra erede e legatario sul dossier titoli collegato. La domanda del cliente volta a ottenere la chiusura del rapporto, ove qualificabile come costitutiva, è riqualificata in termini di mero accertamento per consentire la decisione nel merito. Il rimborso delle spese e il risarcimento del danno richiedono la prova del pregiudizio, che grava su chi lo afferma ai sensi dell’art. 2697 c.c.
Il Fatto
La ricorrente, unica erede testamentaria di una parente defunta, ha chiesto all’intermediario la chiusura del conto corrente intestato alla de cuius e l’esecuzione dei legati disposti sul saldo. Dopo aver trasmesso una nota analitica degli importi da liquidare ai legatari, ha ricevuto un riscontro parziale, con la liquidazione di un solo legato. L’intermediario ha poi opposto la necessità di chiarimenti sulle spese funerarie e il rifiuto di chiudere il conto, adducendo i vincoli sul dossier titoli collegato.
La ricorrente ha proposto reclamo e, non soddisfatta, ricorso all’ABF, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del rifiuto, la condanna alla chiusura del rapporto e il risarcimento dei danni da condotta dilatoria. L’intermediario ha eccepito l’inammissibilità per mancato rispetto del termine di sessanta giorni dal reclamo e per la natura costitutiva della domanda, sostenendo nel merito di aver chiuso il conto in corso di procedura.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni preliminari. Quella relativa al mancato esperimento del termine di sessanta giorni è superata dall’applicazione del principio della ragione più liquida, che consente di decidere in base a una questione di merito più evidente, richiamando sul punto Cass. Sez. Un. n. 9936 del 2014. Quanto alla dedotta natura costitutiva della domanda di chiusura, il Collegio ritiene che la stessa possa essere riqualificata come di mero accertamento, in un’ottica di favore per il cliente, essendo sufficientemente determinati petitum e causa petendi.
Nel merito, il Collegio rileva che l’intermediario ha documentato la chiusura del conto in data 22/09/2025, con la liquidazione del saldo in favore dell’erede e i relativi movimenti in uscita non contestati. Su tale domanda dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla condotta dell’intermediario, il Collegio richiama l’art. 126-septies TUB, che riconosce all’utilizzatore la facoltà di recedere senza penalità, e l’art. 1855 c.c. sulla facoltà di recesso dal conto corrente a tempo indeterminato. La diligenza dell’accorto banchiere impone di soddisfare con sollecitudine la richiesta di chiusura, con l’obbligo di tenere indenne l’utente dai costi del mantenimento del rapporto in caso di ritardo illegittimo, come affermato da precedenti dei Collegi territoriali.
Nel caso concreto, però, il contratto disciplina il recesso prevedendo un termine massimo di quaranta giorni quando siano presenti servizi di investimento, termine che risulta rispettato. Il Collegio esclude pertanto la sussistenza di evidenti violazioni delle disposizioni contrattuali e degli obblighi generali di diligenza e correttezza.
Infine, sulle domande di rimborso delle spese di tenuta del conto e di risarcimento del danno, il Collegio osserva che la ricorrente non ha circostanziato adeguatamente la richiesta né allegato specifiche evidenze. Dall’estratto conto emerge anzi un saldo complessivamente positivo per la cliente. In applicazione dell’art. 2697 c.c., il rischio della mancata prova grava su chi ha interesse a dimostrare il fatto, con conseguente rigetto delle domande.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1855 c.c. – Operazione a tempo indeterminato
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 126-septies TUB – Recesso