Fideiussione contestata e cancellazione dalle banche dati inammissibili per difetto di reclamo (ABF Collegio di Milano n. 25 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo preventivo. La domanda di cancellazione del nominativo del garante dalle banche dati creditizie, non formulata in sede di reclamo, è inammissibile anche quando le contestazioni di merito coincidano in larga parte. Tra reclamo e ricorso deve sussistere un rapporto di tendenziale identità o di congruità sostanziale, valutato secondo una concezione non formalistica ma pur sempre verificabile. La regola vale anche per il contratto di locazione finanziaria e per la fideiussione contestata dal cliente.

Il Fatto

Il ricorrente apprende nel febbraio 2025 dell’esistenza di una fideiussione a proprio nome, prestata a garanzia di un contratto di locazione finanziaria stipulato da una società. Contesta di aver mai sottoscritto l’atto e chiede la rimozione del proprio nominativo da ogni contratto e da ogni banca dati creditizia, oltre alla cessazione dei solleciti.

L’intermediario ricostruisce la vicenda: fideiussione sottoscritta con firma digitale nel luglio 2022, identificazione del firmatario tramite procedura “LiveID” affidata a un agente incaricato, documento d’identità cartaceo esibito e valido all’epoca. Eccepisce in via preliminare l’inammissibilità della domanda di cancellazione dalle centrali creditizie, perché non preceduta da reclamo sul punto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio parte dalla regola delle Disposizioni della Banca d’Italia che governano il procedimento: il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo, con la sola eccezione del risarcimento del danno conseguenza diretta della condotta già segnalata. La norma processuale funziona da filtro di accesso e non tollera domande nuove.

Il ricorrente aveva chiesto chiarimenti in ordine ad alcune questioni poi riproposte nel ricorso, ma quest’ultimo formula richieste differenti e non contenute nel reclamo. Lo stesso vale per la dedotta violazione degli obblighi di trasparenza e informazione, introdotta per la prima volta nell’atto introduttivo.

Il Collegio richiama l’orientamento che privilegia una lettura non formalistica del concetto di medesima questione (cfr. Coll. Coord., dec. n. 7716/2017) e, da ultimo, la propria precedente decisione (cfr. Coll. Milano, dec. n. 330/2025). Anche in questa prospettiva resta però necessario un rapporto di tendenziale identità o di congruità sostanziale tra reclamo e ricorso.

Nel caso concreto tale rapporto manca: la richiesta di cancellazione dalle banche dati creditizie non compare nel reclamo e la sua specificità non può essere recuperata per via interpretativa. L’eccezione dell’intermediario è quindi fondata.

Assorbita ogni altra questione, comprese le difese sulla validità della procedura di riconoscimento e sull’art. 2702 c.c. invocato dal ricorrente, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. La decisione lascia aperta la possibilità di un nuovo reclamo sulla specifica domanda di cancellazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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