Segnalazioni illegittime nei SIC e in Centrale Rischi per difetto di preavviso (ABF Collegio di Roma n. 756 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sistemi di informazione creditizia, le garanzie procedurali impongono al segnalante di preavvisare il cliente della prima segnalazione negativa, con un anticipo di almeno quindici giorni, e spetta all’intermediario provare che il cliente sia stato posto nelle condizioni di conoscere l’intenzione di procedere alla segnalazione. Poiché il preavviso è atto recettizio, l’intermediario deve dimostrarne la ricezione, potendo ricorrere a presunzioni semplici, non essendo previsto alcun requisito di forma. Analogo obbligo di informazione preventiva grava sull’intermediario per la prima segnalazione negativa in Centrale Rischi, ai sensi dell’art. 125, comma 3, TUB. L’accertata illegittimità delle segnalazioni non comporta automaticamente il risarcimento del danno, che il ricorrente deve provare, essendo a tal fine idonea, secondo l’orientamento dell’Arbitro, la produzione di un diniego di credito di un terzo intermediario riferito alle segnalazioni illegittime oggetto del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente, co-obbligato in un contratto di prestito personale, concordava con la banca l’estinzione del debito residuo mediante un versamento a saldo e stralcio, eseguito in unica soluzione. L’intermediario rilasciava liberatoria per la sola posizione del ricorrente, senza rinunciare alla pretesa verso l’altra obbligata.
Le visure CRIF ed Experian non venivano aggiornate: risultava ancora un insoluto. Il ricorrente contestava l’illegittimità delle segnalazioni sotto il profilo sostanziale, per la loro persistenza dopo l’estinzione, e sotto il profilo formale, per il difetto di preavviso. Chiedeva la cancellazione, il risarcimento del danno e il rimborso delle spese legali. La banca eccepiva la legittimità delle segnalazioni, fondate su morosità documentata e precedute da preavvisi inviati all’indirizzo contrattuale, e chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere quanto alla cancellazione.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto il profilo formale delle segnalazioni nei SIC. Richiama la funzione del preavviso, che rende edotto l’interessato delle conseguenze dell’inadempimento e gli consente di sanarlo prima dell’iscrizione nelle banche dati creditizie. Il preavviso deve intervenire almeno quindici giorni prima della segnalazione.
Sul piano probatorio, il Collegio ribadisce che spetta all’intermediario segnalante dimostrare che il cliente è stato posto nelle condizioni di conoscere l’intenzione della banca. Trattandosi di atto recettizio, occorre provare la ricezione, anche mediante presunzioni semplici. Nella specie la banca produceva due missive contenenti il preavviso, ma senza alcuna evidenza della spedizione o della consegna. L’ulteriore missiva prodotta risultava diretta alla coobbligata e non consegnata per destinatario sconosciuto. Il Collegio accerta quindi l’illegittimità delle segnalazioni nei SIC e dispone che l’intermediario si attivi per la cancellazione.
Quanto alla Centrale Rischi, il Collegio richiama l’art. 125, comma 3, TUB, che impone all’intermediario di informare preventivamente il consumatore della prima segnalazione negativa. A fronte di una prima segnalazione a luglio 2021, il preavviso prodotto risultava spedito in data successiva, il 30 agosto 2021. Il Collegio accerta pertanto l’illegittimità del comportamento dell’intermediario per non aver preventivamente informato il ricorrente.
Sulla domanda risarcitoria, il Collegio rileva che il ricorrente non ha prodotto alcuna evidenza del danno patito. Ricorda che sarebbe stata idonea la produzione di una lettera con cui un terzo intermediario avesse comunicato il diniego di credito richiamando le segnalazioni pregiudizievoli oggetto del ricorso. In assenza di riscontri, la domanda di risarcimento non può trovare accoglimento.
Ritenuta fondata, sulla base della nota pro forma prodotta, la richiesta di refusione delle spese di assistenza professionale, il Collegio condanna l’intermediario al pagamento di euro 300,00, oltre al rimborso di euro 20,00 versati per la presentazione del ricorso e al contributo di euro 200,00 alle spese della procedura. Respinge nel resto.
Nota della Redazione
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