Prelievo latte, prescrizione del credito e onere probatorio degli eventi interruttivi (Cons. Stato n. 6658 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione del prelievo supplementare sul latte, la cartella di pagamento che rechi esclusivamente poste creditorie derivanti da un unico provvedimento impositivo, tutte attinte dalla prescrizione, va annullata per intero, non residuando alcuna ulteriore pretesa da esaminare. Gli eventi interruttivi del corso della prescrizione devono essere provati dall’amministrazione creditrice, che non può limitarsi ad allegarli genericamente. L’interruzione della prescrizione invocata in forza del vincolo di solidarietà con il primo acquirente presuppone che le intimazioni riguardino effettivamente il produttore destinatario della pretesa. Il motivo d’appello che non muova specifiche censure alla sentenza impugnata è inammissibile ai sensi dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm.

Il Fatto

Un’impresa agricola riceveva una cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione per un importo superiore a ottantasettemila euro, avente ad oggetto il prelievo latte sulle consegne per le campagne 1995/96 e 1996/97, oltre al presupposto ruolo. Proponeva ricorso davanti al TAR Piemonte, deducendo, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione del credito e la decadenza dal potere di riscossione coattiva.

Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione e assorbendo le ulteriori doglianze. Rilevava che la cartella indicava le annate 1995/96 e 1996/97, la comunicazione al primo acquirente del 12 ottobre 1999 e un atto successivo del 2017, sicché dalla notifica della cartella nel settembre 2021 erano trascorsi più di dieci anni dal fatto costitutivo del credito. Le amministrazioni proponevano appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge il gravame, giudicandolo manifestamente infondato. Il primo motivo dell’appellante muoveva dalla premessa che la cartella contenesse più poste creditorie di titolo diverso, ciò che avrebbe imposto una riduzione della pretesa anziché l’annullamento integrale. Il Collegio verifica la descrizione contenuta nell’atto e rileva che i prelievi si riferiscono alle due sole annate indicate e derivano da un unico provvedimento impositivo, comunicato con un’unica raccomandata.

Ne consegue che il richiamo al regolamento CE n. 72 del 2009 è fuori fuoco e che la decisione del TAR, preso atto della prescrizione di entrambi i crediti, è corretta: non residua alcuna posta ulteriore da esaminare.

Con il secondo motivo l’amministrazione sosteneva che i termini non fossero decorsi, per essere stata adita l’autorità giudiziaria con domanda di accertamento e per essere state notificate intimazioni ad adempiere al primo acquirente, con estensione degli effetti interruttivi in forza dell’art. 1310 cod. civ. Il Collegio oppone il difetto di prova: parte appellante non dimostra gli eventi interruttivi allegati, ovvero i giudizi intrapresi, le intimazioni notificate e le richieste di rateizzazione.

La Corte aggiunge un rilievo decisivo: l’intimazione richiamata in appello è riferita alle dichiarazioni di una cooperativa del tutto estranea all’impresa appellata, che non risulta aver mai conferito il proprio latte a detta società. L’interruzione della prescrizione fondata sul vincolo solidale con il primo acquirente resta perciò priva del suo presupposto.

Quanto all’ultimo motivo, incentrato sull’art. 21-septies legge n. 241/1990, il Consiglio lo dichiara inammissibile e comunque infondato: non reca specifiche censure alla sentenza, che non affronta affatto il tema della natura del vizio. L’accoglimento dell’appello avrebbe imposto lo scrutinio dei motivi riproposti, ma il rigetto esonera il Collegio. Le spese seguono la soccombenza e sono poste in solido a carico delle appellanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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