Infortunio in prova concorsuale non documentato nel verbale e idoneità al servizio (Cons. Stato n. 7054 del 18.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco, la clausola del bando che commina l’esclusione del candidato il quale, «per qualsiasi motivo», non completi o non superi la prova di capacità operativa è legittima ove non ricorra un evento eccezionale con efficacia causale sul mancato superamento. L’eccezionalità difetta quando il candidato si infortuni in entrambe le prove sostenute, anche dopo essere stato riammesso alla ripetizione su ordine del giudice: la convergenza dei due esiti negativi dimostra la carenza di forma fisica. L’infortunio dedotto deve trovare riscontro, anche indiretto, nel verbale della prova; il solo referto ospedaliero coevo non integra un principio di prova del nesso causale. Il certificato di idoneità agonistica attesta una condizione diversa da quella oggetto dell’accertamento concorsuale.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava alla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetta con decreto del Capo Dipartimento n. 238 del 14.11.2018. Non superava la prova di capacità operativa consistente nello scavalcamento della parete in legno alta due metri, prevista dall’allegato C del bando. Riammesso alla ripetizione con ordinanza cautelare, falliva anche la seconda esecuzione, adducendo un infortunio occorsogli durante la prova e documentato da un referto ospedaliero della stessa giornata.
Il TAR Lazio, con sentenza in forma semplificata n. 10776/2024, respingeva il ricorso per l’annullamento del provvedimento di esclusione. Il candidato proponeva appello, deducendo l’illegittimità della clausola del bando nella parte in cui l’infortunio determina il non superamento della prova, l’omessa valutazione della causa di forza maggiore e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di tardività dell’appello. La sentenza di primo grado non risulta notificata ed è stata pubblicata il 28 maggio 2024; il gravame è stato notificato l’11 luglio 2024, entro il termine dell’art. 92 cod. proc. amm., e depositato il 20 agosto 2024. Il deposito è tempestivo una volta computata la sospensione feriale ex art. 54, comma 2, cod. proc. amm., coordinato con l’art. 94 dello stesso codice.
Nel merito la decisione ruota su un rilievo dirimente: nel verbale della prova non vi è alcuna menzione dell’infortunio che l’appellante assume essersi verificato. La doglianza di aver avvertito la Commissione esaminatrice non trova riscontro, neppure indiretto, nel documento. Il Collegio ne trae la conseguenza che manca un principio di prova del nesso causale tra la patologia accertata e il mancato superamento della prova.
La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa che considera illegittima la clausola di esclusione quando l’infortunio abbia avuto efficacia causale e si ponga come evento eccezionale. Nel caso concreto l’eccezionalità è esclusa dalla stessa prospettazione dell’appellante, che si è infortunato in entrambe le prove sostenute, e il secondo esito negativo è intervenuto dopo una riammissione disposta in sede cautelare.
Il Collegio condivide l’argomento del primo giudice, rimasto insuperato: la convergenza dei due esiti negativi dimostra incontrovertibilmente la carenza di forma fisica e quindi l’inidoneità all’impiego come vigile del fuoco. Non si tratta di un orientamento minoritario, ma di applicazione del bando in assenza delle ragioni eccezionali che ne legittimano la disapplicazione; i precedenti invocati riguardano fattispecie non sovrapponibili.
Quanto al certificato di idoneità agonistica, esso attesta una condizione diversa da quella oggetto dell’accertamento concorsuale e non assume rilievo contrario. L’appello è respinto. Le spese sono compensate ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.