Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo revoca dell’interdittiva antimafia (TAR Puglia n. 942 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’informazione interdittiva antimafia, adottata in corso di causa dal Prefetto ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e la conseguente improcedibilità del gravame, non potendo l’eventuale annullamento produrre alcuna utilità pratica per il ricorrente. Il principio della domanda, applicabile al processo amministrativo, attribuisce alla parte la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. Ove il ricorrente non abbia azionato la domanda risarcitoria né dichiarato un interesse a fini risarcitori, il giudice non è tenuto ad accertare l’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. e dichiara l’improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..

Il Fatto

La società ricorrente impugnava l’informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Lecce il 28 gennaio 2021, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011, il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria. Il provvedimento fondava il pericolo di infiltrazione mafiosa essenzialmente sul rapporto di stretta parentela tra il legale rappresentante della società e un proprio fratello, già sindaco di un comune sciolto per infiltrazione mafiosa e imputato in processi per gravi reati.

Nel corso del giudizio, il 22 maggio 2024, la ricorrente depositava l’informativa liberatoria di aggiornamento adottata dal Prefetto il 28 marzo 2024 ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, con cui si revocava l’interdittiva impugnata. Il 28 maggio 2024 la parte dichiarava quindi di non avere più interesse alla definizione del giudizio e chiedeva la declaratoria di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, per effetto dell’informativa liberatoria di aggiornamento, l’eventuale accoglimento del gravame non potrebbe più produrre alcuna utilità pratica per la ricorrente. La revoca ha infatti accertato l’insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 d.lgs. n. 159/2011 e l’assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 84 del medesimo decreto.

Il Tribunale qualifica la revoca come fatto sopravvenuto idoneo a rendere definitiva l’inutilità di una pronuncia di annullamento. Sottolinea che la ricorrente non ha azionato la domanda risarcitoria né ha dichiarato un interesse a fini risarcitori: manca dunque il presupposto che, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., avrebbe imposto l’accertamento dell’illegittimità dell’atto. La norma è letta secondo l’interpretazione dell’Adunanza Plenaria n. 8/2022.

Il percorso argomentativo si fonda altresì sul principio della domanda. Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, la quale, fino alla trattenuta della causa per la decisione, può dichiarare di avere perso interesse al ricorso. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire: non può che dichiarare l’improcedibilità (richiamati Consiglio di Stato n. 4913/2012 e n. 3848/2016).

La declaratoria è pronunciata ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con richiamo a Consiglio di Stato, Sezione II, n. 7422/2023 e ad altre pronunce conformi. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c., in considerazione dell’esito complessivo del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 26 c.p.c.

Tutte le 280 sentenze sull'art. 26 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *