Nesso probabilistico sufficiente per causa di servizio del militare in missione (TAR Emilia-Romagna n. 738 del 23.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sulla dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in militari impiegati in teatri operativi contaminati, la correlazione eziologica può essere dimostrata in termini probabilistico-statistici, non essendo pretendibile la prova della causalità con certezza assoluta. Una volta accertata l’esposizione del militare agli inquinanti, l’onere della prova si inverte: spetta all’Amministrazione dimostrare che la patologia dipende da fattori esogeni dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica. Il rischio causale ignoto grava sull’Amministrazione, tenuta ex art. 2087 c.c. a un dovere di protezione di livello massimo, con un onere istruttorio e motivazionale stringente. Il diniego che si limiti a invocare la genericità dei fattori di rischio è affetto da difetto di motivazione ed è annullabile, salvo riesame.

Il Fatto

Il ricorrente, militare, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità consistente in esiti di orchiectomia per seminoma del testicolo sinistro, con conseguente equo indennizzo. Il Ministero della Difesa aveva respinto l’istanza. Il Cons. Stato, accogliendo l’appello, aveva annullato gli atti per carente approfondimento istruttorio, rilevando le condizioni ambientali e operative oggettivamente dure delle missioni estere, le massicce profilassi vaccinali e la presenza di corpi estranei di origine esogena in un frammento di tessuto neoplastico.

In esecuzione, il Comitato di verifica, con parere del 17 marzo 2021, confermava il giudizio negativo, escludendo l’esposizione a sostanze cancerogene, l’incidenza delle vaccinazioni, il ruolo delle nanoparticelle e quello dello stress. Il Ministero adottava quindi il decreto di diniego. Il ricorrente impugnava deducendo violazione ed elusione del giudicato e difetto di motivazione e di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto la violazione o elusione del giudicato. Richiamando Cons. Stato, sez. VII, 21 giugno 2024, n. 5544, ricorda che il vizio ricorre solo quando la pubblica amministrazione eserciti la medesima potestà in contrasto con un obbligo puntuale e vincolato, desumibile dalla sentenza, o con manifesto sviamento di potere. Se residuano margini di discrezionalità e sono esternati motivi nuovi, gli atti sono soggetti all’ordinaria impugnazione. Nel caso concreto l’Amministrazione ha rinnovato l’apparato motivazionale, sia pure in modo non corretto.

Nel merito, il Tribunale qualifica il giudizio del Comitato come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali. Il sindacato è però ammesso quando emerga l’inattendibilità metodologica delle conclusioni o l’omessa considerazione di circostanze di fatto rilevanti, come avvenuto nella specie.

Il Collegio aderisce all’orientamento più recente sulla c.d. “sindrome dei Balcani“: la mancanza di una legge scientifica universalmente valida non impedisce il riconoscimento del rapporto causale, che può basarsi su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici (Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1661; Cons. Stato, sez. II, 1° luglio 2021, n. 5013).

Richiamando Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2020, n. 7557, il Tribunale ricorda che l’Amministrazione della difesa è tenuta, prima dell’invio in missione, ad analizzare il contesto operativo, a enucleare i fattori di rischio e a individuare le misure di protezione. Il dovere di esporsi al pericolo bellico è controbilanciato dagli obblighi di protezione ex art. 2087 c.c., che delinea un principio generale di tutela esteso al rapporto di servizio militare. La prova liberatoria non può consistere nell’invocare il fattore causale ignoto, ma deve provare il fattore fortuito, imprevedibile e non prevenibile.

Sul piano probatorio, una volta comprovato lo svolgimento della missione e l’insorgenza della patologia al rientro, l’onere del militare è assolto con l’allegazione dell’operatività in territori contaminati da metalli pesanti (Cons. Stato, 7 marzo 2022, n. 1638). L’Amministrazione deve allora dimostrare l’esistenza di fattori esogeni alternativi. Il Collegio rileva il difetto di motivazione del parere impugnato, tanto più evidente perché il Ministero ha riconosciuto al ricorrente lo status di “Equiparato” alle Vittime del Dovere e i benefici economici, come confermato dal giudice ordinario. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento degli atti e riesame in conformità ai principi esposti; spese liquidate a carico dell’Amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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