Silenzio-assenso edilizio solo con progetto conforme non bastando il decorso del termine (TAR Liguria n. 755 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-assenso sulla richiesta di permesso di costruire, previsto dall’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, non si forma per il solo decorso inutilmente del termine procedimentale. La natura tendenzialmente vincolata del titolo edilizio impone di verificare che l’intervento sia effettivamente conforme agli strumenti urbanistici e alle altre disposizioni di legge. Il mero ritardo dell’Amministrazione non consente di ottenere per silenzio ciò che non sarebbe possibile mediante provvedimento espresso. Ove la conformità non sia dimostrata né immediatamente verificabile, la domanda di accertamento è infondata; residua la tutela avverso il silenzio-inadempimento mediante condanna a provvedere ex art. 34, comma 1, lett. b), c.p.a.

Il Fatto

La società ricorrente presenta in data 25 agosto 2021 al Comune una richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un’unità abitativa con annessi agricoli. L’Amministrazione chiede documentazione integrativa, che la società trasmette nel dicembre 2021. Da quel momento il Comune non si esprime più sulla pratica edilizia.

La società agisce quindi per l’accertamento del silenzio-assenso formatosi sulla richiesta, in subordine per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento, e in via di ulteriore subordine per la condanna dell’ente a provvedere. Il Comune resiste eccependo la non conformità del progetto alle previsioni urbanistiche e paesaggistiche e sostenendo che il secondo progetto sarebbe ripetitivo del primo, già denegato con provvedimento espresso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il confronto giurisprudenziale sull’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001. Un primo orientamento, invocato dalla ricorrente, considera la conformità urbanistica un mero requisito di validità del silenzio-assenso, con la conseguenza che la difformità può legittimarne l’annullamento ma non impedisce la formazione del titolo per silentium. Un secondo orientamento, richiamato dal Tribunale, ritiene invece necessario che l’intervento sia effettivamente conforme agli strumenti urbanistici e alle altre disposizioni di legge.

Il Collegio aderisce a quest’ultimo indirizzo, allo stato prevalente. Il ragionamento è netto: non può ipotizzarsi che, a seguito di un non tempestivo esercizio del potere amministrativo, si ottenga per silenzio ciò che non sarebbe possibile mediante provvedimento espresso. La natura tendenzialmente vincolata del permesso di costruire non trasforma quindi il decorso del termine in un titolo automatico.

Applicando tale regola, il Tribunale rileva che manca l’atto unilaterale d’obbligo finalizzato ad assicurare il collegamento funzionale con la coltivazione del fondo, specificamente richiesto dall’art. 26 delle N.T.A. del PRG per le nuove strutture abitative. A ciò si aggiunge la mancanza dell’attività agricola nell’oggetto sociale della società istante, che opera nel settore delle costruzioni e degli interventi edilizi.

Nemmeno risulta verificabile la conformità del progetto alla normativa paesistica. L’art. 49 del P.T.C.P. (zona IS-MA) preclude interventi che implichino una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa, e i limiti sugli allacci ai percorsi esistenti non risultano rispettati. Non essendo dimostrata né immediatamente verificabile la conformità del progetto alla disciplina urbanistica, le prime due domande sono rigettate.

Il Tribunale accoglie invece la domanda proposta in via di ulteriore subordine. Il progetto in contestazione è diverso da quello già denegato, avendo ad oggetto una sola unità abitativa anziché due edifici residenziali, e il Comune non ha adottato alcun provvedimento espresso sulla richiesta. Sussistono pertanto i presupposti per la condanna a provvedere entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, con nomina del Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e con compensazione delle spese per la soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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