Quote latte: interruzione della prescrizione anche nel giudizio impugnatorio del debitore (Cons. Stato n. 970 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione del credito è interrotta dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio anche quando l’iniziativa sia assunta dal debitore e il giudizio abbia forma impugnatoria, poiché l’art. 2943, comma 1, cod. civ. ricollega l’effetto alla sola notificazione e la ratio della norma impone di sospendere il decorso finché l’accertamento dell’an e del quantum della pretesa resta sub judice. La sospensione opera fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, secondo il combinato disposto degli artt. 2943 e 2945, commi 1 e 2, cod. civ.. Il comma 3 dell’art. 2945 cod. civ., che in caso di estinzione del processo conserva il solo effetto interruttivo immediato, non si applica quando l’estinzione per perenzione dipende dall’inerzia del ricorrente e il creditore sia l’amministrazione convenuta. L’effetto sospensivo, in tale ipotesi, resta fermo.

Il Fatto

Un’azienda agricola impugnava davanti al TAR Puglia i ruoli e la cartella di pagamento emessa da A.G.E.A. per il prelievo supplementare cd. “quota latte” relativo alle campagne 1995-96 e 1996-97, per un importo di poco inferiore ai ventimila euro, chiedendone l’annullamento.

Il giudice di prime cure accoglieva il motivo di prescrizione del credito, rilevando l’assenza di prova della notificazione di atti idonei a interrompere il termine decennale. A.G.E.A. proponeva appello, deducendo l’erroneità della decisione sul punto e producendo documentazione nuova ex art. 104 c.p.a.; l’appellata eccepiva l’inammissibilità della produzione e non riproponeva i motivi assorbiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende l’eccezione di inammissibilità. Nel processo amministrativo non opera l’istituto della contumacia con il relativo carico di preclusioni; il divieto dei nova in appello riguarda le eccezioni in senso stretto, non le mere difese o le questioni rilevabili d’ufficio. Quanto all’art. 104, comma 2, c.p.a., la norma detta criteri alternativi e non cumulativi: la produzione di nuovi documenti è ammessa se indispensabile ai fini della decisione o se la parte dimostri l’impossibilità di produrli in primo grado per causa non imputabile.

Nel caso concreto la produzione è indispensabile, perché la sentenza impugnata si era limitata a constatare la carenza documentale sulla notifica degli atti interruttivi senza disporre alcun onere istruttorio ex art. 64 c.p.a., e i documenti sono idonei a dimostrare un fatto ritenuto inesistente dal primo giudice. La materia, inoltre, coinvolge provviste di derivazione eurounitaria e impegna lo Stato al recupero dell’indebito.

Nel merito, l’appello è fondato. Dalla documentazione emerge che l’appellato aveva impugnato nel 1999 davanti al TAR Lazio il provvedimento del Commissario Liquidatore dell’AIMA sulle quote latte per i periodi 1995-96 e 1996-97; il giudizio si era estinto per perenzione con decreto del 7 febbraio 2012. L’istruttoria disposta con ordinanza collegiale n. 6274 del 17 luglio 2025 ha accertato la costituzione in quel giudizio anche dell’AIMA, poi soppressa in favore di A.G.E.A. con il d.lgs. n. 165/1999.

Il Collegio applica l’orientamento espresso da Cons. Stato, Sez. VI, n. 7609 del 2023 e n. 10303 del 2023, che riprende Cass. civ., sez. lav., n. 21799 del 2021: il combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. opera anche quando l’iniziativa giudiziale sia del debitore e il giudizio abbia forma impugnatoria. Il termine ex art. 2946 cod. civ. ha quindi ricominciato a decorrere dal 7 febbraio 2012 e non era maturato alla notifica della cartella, avvenuta il 16 aprile 2018.

È esclusa l’applicazione dell’art. 2945, comma 3, cod. civ.: la perenzione è equiparabile all’estinzione del giudizio, ma l’effetto solo interruttivo immediato non opera quando l’estinzione dipende dall’inerzia del ricorrente, che non ha interesse a conservare l’effetto interruttivo permanente in danno dell’amministrazione. La perdita di tale effetto è una sanzione per il creditore inerte e non si applica al creditore-amministrazione. La disciplina della perenzione ex artt. 81 e ss. c.p.a. conferma la lettura, poiché solo il ricorrente può dichiarare l’interesse alla decisione e la parte resistente non può opporsi all’estinzione.

L’appello è quindi accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione integrale delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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