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La manomissione degli elementi identificativi del veicolo integra il riciclaggio consumato (Cass. pen. n. 11606 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condotta di manomissione degli elementi identificativi di un veicolo, quale l’abrasione della targhetta identificativa, integra il delitto di riciclaggio, in quanto idonea ad ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa del bene. Il delitto, nella fattispecie residuale di cui all’art. 648-bis cod. pen., si consuma con il compimento dell’operazione di ostacolo all’identificazione della provenienza, senza che rilevi l’agevole accertamento della provenienza illecita della res, non integrando tale circostanza un’ipotesi di reato impossibile. In tema di prova dell’estraneità dell’indagato al delitto presupposto, è necessaria solo quando lo stesso deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, confermando l’ordinanza del G.i.p., applicava al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di riciclaggio di un’autovettura e per il pericolo di reiterazione. L’indagato, nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto, aveva dichiarato di stare rubando l’autovettura al momento dell’intervento dei Carabinieri in Napoli, mentre la denuncia di furto indicava che il veicolo era stato sottratto in un diverso Comune.

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancata sussunzione della condotta nella fattispecie del furto, attesa la contiguità temporale e spaziale tra la sottrazione e il rinvenimento, e la configurabilità del solo tentativo di riciclaggio, non essendo stata l’operazione di abrasione della targhetta idonea ad ostacolare l’identificazione del veicolo.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo profilo di doglianza, affermando che, ai fini della configurabilità della ricettazione, non occorre la prova positiva che il soggetto non sia concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario. Tale principio, attesa l’analogia, è invocabile anche per il riciclaggio. Tuttavia, la prova dell’estraneità è necessaria quando l’imputato deduca di aver commesso il delitto presupposto e tale prospettazione sia credibile. Nel caso di specie, la prospettazione dell’indagato è stata ritenuta non credibile dal Tribunale, attesa la contraddizione tra le sue dichiarazioni e la denuncia di furto, con conseguente operatività della clausola di riserva.

Quanto al secondo profilo e al secondo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte ha ribadito che la manomissione di elementi identificativi di un veicolo integra il delitto di riciclaggio, perché ostacola l’accertamento della provenienza del bene. L’abrasione della targhetta identificativa, di cui all’art. 74 del d.lgs. n. 285/1992 e all’art. 232 del d.P.R. n. 495/1992, priva il veicolo di un significativo elemento di collegamento con il proprietario, costituendo condotta idonea a integrare il delitto. Tale delitto, nella fattispecie residuale, si consuma con il compimento dell’operazione di ostacolo all’identificazione, da ritenersi perfezionata nel caso in esame, e non con il successivo accertamento.

La Corte ha infine escluso la configurabilità del reato impossibile, richiamando il principio per cui l’inidoneità dell’azione deve essere ex ante assoluta e non può desumersi dal mero fatto che il reato sia stato agevolmente scoperto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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