Il canone unico patrimoniale ha sempre natura tributaria (Cass. Sez. Un. n. 12225 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816-847, legge n. 160 del 2019 ha, in ogni caso, natura tributaria. La qualificazione legislativa come entrata “patrimoniale” non è decisiva, poiché l’art. 2 d.lgs. n. 546/1992 devolve al giudice tributario tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati. La natura tributaria del prelievo, unitariamente considerato, discende dalla ricorrenza dei tre indefettibili requisiti: doverosità della prestazione, assenza di un rapporto sinallagmatico e destinazione delle risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante, al finanziamento di pubbliche spese. Ne consegue che la giurisdizione sulle controversie relative al CUP spetta sempre al giudice tributario, indipendentemente dal contenuto concreto della pretesa.
Il Fatto
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza ha disposto rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ., chiedendo alle Sezioni Unite di stabilire se la giurisdizione sulle controversie relative all’impugnazione dell’avviso di accertamento esecutivo concernente il canone unico patrimoniale spetti sempre al giudice tributario, al giudice ordinario o all’uno o all’altro in base al contenuto concreto della pretesa. Il giudizio a quo riguardava il ricorso della società contribuente avverso l’avviso emesso dalla concessionaria del servizio di riscossione per il canone relativo all’anno 2023, per esposizioni ritenute imponibili in quanto dotate di valenza pubblicitaria.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno preliminarmente ribadito l’ammissibilità del rinvio pregiudiziale da parte del giudice tributario, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 34851 del 2023. Hanno quindi ricostruito il quadro normativo, evidenziando che il CUP ha sostituito e riunito in una sola forma di prelievo quattro tributi (TOSAP, ICP, DPA, CIMP), la COSAP e altri canoni, e che il comma 819 individua due elementi costitutivi: l’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.
La Corte ha poi verificato la sussistenza dei requisiti della natura tributaria secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 64 del 2008 e n. 141 del 2009). Quanto alla doverosità, il CUP è dovuto in forza di una determinazione legislativa, senza alcuna contrattazione, e i provvedimenti concessori rilevano solo a fini procedimentali. Quanto all’assenza di sinallagma, anche per l’occupazione di beni pubblici la concessione non condiziona l’insorgere dell’obbligo, che sussiste anche in caso di occupazione abusiva. Quanto al collegamento con un presupposto economicamente rilevante, la diffusione pubblicitaria produce ricchezza per chi la svolge e per chi ne beneficia, mentre l’utilità dell’occupazione è rapportata alle caratteristiche del bene.
Le Sezioni Unite hanno infine valorizzato gli elementi di continuità tra il CUP e la TOSAP, rilevando come il nuovo canone declini in modo univoco la precedente dicotomia tra TOSAP e COSAP a favore della prima, anche attraverso la previsione dell’occupazione “mediata” di cui al comma 831 e del canone per gli impianti di comunicazione elettronica di cui al comma 831-bis. La mancata previsione di un tetto massimo non assume rilievo ai fini della qualificazione, attenendo alla sola quantificazione dell’imposta e alla sua coerenza con il principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost.
Nota della Redazione
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