Obbligo vaccinale e sospensione dal servizio: legittimo il mancato repechage (TAR Sardegna n. 720 del 23.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto, disposta nei confronti del dipendente del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico che non si sottoponga all’obbligo vaccinale anti-Covid. La misura non ha natura sanzionatoria, ma costituisce conseguenza sinallagmatica dell’inadempimento, con la conseguenza che non sono dovuti retribuzione, assegno alimentare né altri emolumenti. La restrizione del dovere di repechage ai soli soggetti impossibilitati a vaccinarsi per accertato pericolo per la salute è frutto di discrezionalità legislativa non irragionevole. Il contrasto con il diritto eurounitario e convenzionale è escluso alla luce del principio di solidarietà.

Il Fatto

I ricorrenti, appartenenti alla Polizia di Stato e ai Vigili del Fuoco con sede di servizio in Sardegna, impugnavano gli atti con cui il Ministero dell’Interno aveva accertato l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e disposto la sospensione dal servizio e dalla retribuzione ai sensi dell’art. 4-ter d.l. 44/2021, introdotto dall’art. 2 del d.l. 172/2021. Unitamente ai provvedimenti individuali, chiedevano l’annullamento delle circolari ministeriali attuative e delle norme presupposte, prospettando plurimi profili di illegittimità costituzionale ed eurounitaria.

Dopo la proposizione del ricorso, l’entrata in vigore del d.l. 24/2022 ha trasposto la disciplina e ha eliminato la sospensione dal servizio, con reintegro dei ricorrenti a decorrere dal 25 marzo 2022, taluni anche prima. Resisteva il Ministero dell’Interno, eccependo l’incompetenza territoriale, l’inammissibilità delle censure rivolte a norme di legge e, nel merito, l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, osservando che le circolari non sono fonti del diritto, non vanno impugnate a pena di inammissibilità e non vincolano gli uffici periferici. Ha quindi dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., istituto non applicabile al processo amministrativo.

Quanto all’interesse, la sospensione è cessata il 25 marzo 2022 e per alcuni ricorrenti anche prima. La domanda caducatoria è stata pertanto dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, residuando quello all’accertamento dell’illegittimità ai fini economici e risarcitori. In applicazione della ragione più liquida, il Collegio ha però prescisso dalle ulteriori eccezioni, essendo il ricorso infondato nel merito.

I primi motivi muovevano dall’art. 4-ter d.l. 44/2021. Il TAR ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 14/2023, n. 15/2023, n. 37/2021) e amministrativa (Cons. Stato n. 7045/2021), ribadendo che la scelta legislativa si fonda su dati medico-scientifici validati e supera il vaglio di proporzionalità. Il trattamento sanitario obbligatorio è compatibile con l’art. 32 Cost. quando persegue anche la tutela della salute collettiva, non incide negativamente sul singolo e prevede l’indennizzo. Il principio di solidarietà prevale sul diritto al lavoro del singolo.

Sulla natura della misura, la sospensione non è sanzione, ma conseguenza sinallagmatica: al lavoratore non spettano stipendio, contributi né assegno alimentare. Le provvidenze previste per le sospensioni disciplinari o cautelari si correlano a vicende che prescindono dalla volontà dell’incolpato, mentre qui la persistenza consegue a fatto proprio e liberamente rimuovibile. Quanto al repechage, l’art. 4, comma 7, d.l. 44/2021 riserva la ricollocazione ai soli soggetti esonerati per accertato pericolo per la salute: la restrizione è esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa. Le censure sul codice della protezione civile e sul diverso trattamento dei soggetti provenienti dall’estero sono state giudicate fuori bersaglio. Ricorso in parte improcedibile e in parte respinto, spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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