L’assoluzione per insufficienza di prove non è sindacabile in Cassazione se la motivazione è logica (Cass. pen. n. 16355 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni della persona offesa non sono per ciò solo inattendibili, ma costituiscono una vera e propria fonte di prova, purché il giudice proceda a un vaglio particolarmente rigoroso della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto. L’eventuale interesse economico all’esito del giudizio impone un controllo più penetrante ma non determina alcuna presunzione di inattendibilità. La scelta delle prove ritenute maggiormente convincenti e la comparazione tra fonti dichiarative costituiscono apprezzamenti riservati al giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità ove sorretti da motivazione non manifestamente illogica. La violazione dell’art. 141 cod. strada non può essere affermata in via presuntiva, ma richiede l’accertamento concreto dell’inadeguatezza della velocità sulla base di dati fattuali specifici e oggettivi.
Il Fatto
Il Procuratore della Repubblica ricorreva avverso la sentenza del Giudice di pace di Sanremo che aveva assolto il conducente di un motociclo dal reato di lesioni colpose, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per insufficienza e contraddittorietà degli elementi probatori in ordine alla colpa. L’uomo era stato accusato di aver urtato un’autovettura, condotta dalla persona offesa, mentre questa stava svoltando a sinistra per accedere a un’area di servizio.
Il giudice di merito aveva fondato l’assoluzione sull’incertezza in ordine alla ricostruzione della manovra di svolta e sulla ritenuta idoneità delle dichiarazioni del teste della difesa a porre in dubbio l’uso dell’indicatore di direzione da parte della conducente.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero, poiché le censure dedotte, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi di motivazione, si risolvevano in una richiesta di diversa ricostruzione del fatto e in una non consentita rivalutazione del compendio probatorio.
Quanto alla testimonianza della persona offesa, la Corte ha ricordato che la sua valutazione di attendibilità costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica e non contraddittoria. La circostanza che la persona offesa abbia promosso un giudizio civile non incide di per sé sull’attendibilità della testimonianza, dovendosi avere riguardo alla situazione sostanziale di possibile interesse all’esito del giudizio e non alle modalità processuali di esercizio dell’azione risarcitoria. Nel caso di specie, il giudice aveva correttamente ritenuto le dichiarazioni, pur soggettivamente credibili, non sufficienti da sole a superare il ragionevole dubbio sulla sussistenza della colpa.
La Corte ha altresì escluso la sindacabilità della scelta del giudice di merito di attribuire rilevanza alle dichiarazioni del teste della difesa, avendo questi dato adeguatamente conto delle ragioni per cui tali dichiarazioni erano idonee a introdurre un ragionevole dubbio circa l’uso dell’indicatore di direzione.
Quanto alla manovra di sorpasso, la Corte ha richiamato il principio per cui, nel conflitto tra la manovra di sorpasso e quella di svolta a sinistra del veicolo da sorpassare, si determina una situazione di priorità della prima rispetto alla seconda, con conseguente obbligo per il conducente che precede di astenersi dal completare la manovra di svolta qualora venga altrimenti a determinarsi il pericolo di collisione. A fronte dell’incertezza circa l’effettiva segnalazione della svolta e della accertata liceità del sorpasso, il giudice aveva correttamente ritenuto non raggiunta la prova certa della colpa del motociclista. Inammissibile è stata infine ritenuta anche la doglianza relativa alla velocità, la cui inadeguatezza non poteva essere affermata in via presuntiva ma richiedeva l’accertamento concreto sulla base di dati fattuali specifici e oggettivi.
Nota della Redazione
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