Azione revocatoria su credito litigioso e sospensione necessaria (Cass. civ. Sez. 3 n. 20780 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto dispositivo compiuto dal debitore. Il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare, poiché tale accertamento non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria. Il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio è sempre e soltanto opponibile con lo speciale procedimento dell’art. 170 d.P.R. 115/2002, sia se disposto con separato decreto, sia se emesso con la sentenza che definisce il giudizio.

Il Fatto

La controricorrente, ex moglie di uno dei ricorrenti, agiva in giudizio nei confronti del marito e del suocero, proponendo azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. avverso un atto di retrocessione di un immobile, oggetto di precedente donazione, dal donatario al padre donante. Il Tribunale, rigettata la domanda riconvenzionale volta ad accertare la simulazione assoluta della donazione, dichiarava inefficace l’atto di disposizione nei confronti dell’attrice.

La Corte d’Appello di Firenze rigettava integralmente l’appello proposto dai soccombenti, confermando la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 2901 cod. civ., l’assenza dei presupposti dell’azione revocatoria e l’erronea mancata sospensione del giudizio in pendenza della controversia sul credito azionato nel giudizio di divorzio.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che i ricorrenti si erano limitati a riproporre le tesi difensive già disattese nel merito, senza instaurare un confronto analitico con le soluzioni adottate dal giudice dell’appello. Tale condotta integra la proposizione di un “non motivo”, inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., risolvendosi in una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata.

Quanto alla censura relativa alla mancata sospensione del giudizio, la Corte l’ha dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., riaffermando il principio, già consolidato, secondo cui il credito litigioso è idoneo a fondare l’azione revocatoria ordinaria. L’accertamento del credito in separato giudizio non costituisce, infatti, l’antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che dichiari inefficace l’atto di disposizione e quella negativa sull’esistenza del credito.

Il secondo motivo, relativo alla condanna ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito che la norma configura una sanzione di carattere pubblicistico, applicabile d’ufficio, volta a sanzionare l’abuso del processo, ossia l’aver agito o resistito pretestuosamente. Nel caso di specie, la corte di merito aveva motivato la condanna sulla base dell’assoluta inconsistenza delle argomentazioni e del carattere dilatorio della resistenza, senza che i ricorrenti avessero contrapposto adeguate censure.

Il terzo motivo, riguardante la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, è stato infine dichiarato infondato. La Corte ha dato continuità al prevalente orientamento di legittimità, secondo cui il provvedimento di revoca è sempre e soltanto opponibile con lo speciale procedimento dell’art. 170 d.P.R. 115/2002, sia se disposto con separato decreto, sia se emesso con la sentenza che definisce il giudizio, superando l’isolato arresto richiamato dai ricorrenti. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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