Falsificazione di firme e responsabilità extracontrattuale del falsario (Cass. civ. Sez. 1 n. 13081 del 12.05.2023)
Principi di diritto (Massima)
Chi falsifica la firma su un contratto non agisce come falso rappresentante, ma assume autonomamente un’iniziativa illecita. Nei suoi confronti non opera la disciplina dell’apparenza del diritto e del legittimo affidamento, ma la generale responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. Il comportamento colposo della banca che non abbia preteso la presenza fisica del sottoscrittore non esclude la responsabilità del falsario, il cui fatto doloso assorbe sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale, riducendolo a semplice occasione del danno.
Il Fatto
La banca aveva convenuto in giudizio la cliente, la quale aveva disconosciuto la firma su un contratto di negoziazione per l’acquisto di azioni, scoperto solo a seguito dell’insinuazione al passivo del fallimento. Il Tribunale, accertata la falsità delle firme, dichiarava la nullità del contratto e respingeva la domanda di risarcimento proposta dalla banca nei confronti del marito della cliente, autore della falsificazione.
La Corte d’Appello, accogliendo il gravame della banca, affermava che la negligenza dell’istituto non valeva ad escludere la responsabilità del falsario per il fatto doloso. Avverso tale decisione il marito proponeva ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha respinto i primi tre motivi, esaminati congiuntamente perché infondati. Il Collegio ha chiarito che l’apparenza del diritto opera quando una situazione manifestante fa apparire l’esistenza di una situazione giuridica inesistente, come nel caso della legittimazione apparente a ricevere il pagamento ai sensi dell’art. 1189 c.c. o della rappresentanza apparente ex art. 1398 c.c.. Tale istituto, tuttavia, attiene alla tutela del terzo che ha confidato nella validità di un negozio concluso dal soggetto apparentemente legittimato e presuppone la buona fede del terzo e la colpa del soggetto nei cui confronti l’apparenza è invocata.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l’apparenza non avesse nulla a che vedere con il comportamento illecito addebitato al falsario, il quale aveva agito non come falso rappresentante ma assumendo autonomamente un’iniziativa illecita e abusando di rapporti fiduciari. La sua posizione era quindi diversa da quella della moglie, apparente contraente con cui la banca aveva stipulato il contratto: nei confronti dell’autore della falsificazione, la banca aveva proposto una domanda di responsabilità extracontrattuale, fondata non sull’affidamento nella validità dei contratti ma sul pregiudizio subito a causa dell’illecito.
Quanto ai motivi quarto e quinto, la Corte li ha dichiarati inammissibili, trattandosi di censure di merito che travisavano la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice di secondo grado aveva correttamente valutato che il comportamento doloso del falsario, il quale non aveva ingannato solo la moglie ma era anche venuto meno all’accordo fiduciario con la banca, fosse prevalente e idoneo a cagionare un pregiudizio risarcibile, assorbendo sul piano giuridico la condotta negligente della banca quale semplice occasione del danno. La Corte ha inoltre ricordato che l’accertamento dei presupposti per l’applicazione dell’art. 1227 c.c. integra indagine di fatto riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità. Il sesto motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse del ricorrente, riguardando la posizione della moglie e non quella del falsario.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1189 c.c. – Pagamento al creditore apparente
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 1398 c.c. – Rappresentanza senza potere
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito