Responsabilità dell’amministratore e sindacato sulle scelte gestionali (Cass. civ. n. 25260 del 20.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, il principio dell’insindacabilità del merito delle scelte di gestione (c.d. business judgement rule) non opera quando la condotta dell’amministratore appaia connotata da irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese. In tal caso, l’azione di responsabilità, avente natura contrattuale, impone alla società attrice l’onere di allegare e provare tutti gli elementi di fatto dai quali sia possibile dedurre la violazione dell’obbligo di lealtà e di diligenza, mentre incombe sull’amministratore la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri sociali. Il giudice non può limitarsi ad affermare l’insindacabilità delle scelte gestionali senza verificare se la condotta inerte dell’amministratore, contrastante con l’oggetto sociale, integri violazione del dovere di diligenza di cui all’art. 2392 c.c.
Il Fatto
Una società a responsabilità limitata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il compenso relativo ad attività di progettazione e direzione lavori. Nel costituirsi, la società proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento danni nei confronti del socio-amministratore, deducendo la sua mala gestio per non aver messo a frutto gli immobili sociali, lasciandoli inutilizzati o utilizzandoli a fini personali.
Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 17.8.2018, confermava la decisione, ritenendo insindacabili le scelte gestionali dell’amministratore. La società proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in undici motivi, deducendo, tra l’altro, l’erronea ripartizione dell’onere probatorio in tema di potere rappresentativo e la violazione dei principi in materia di responsabilità dell’amministratore.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, esaminati congiuntamente i primi motivi di ricorso, ha corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., affermando che grava sul rappresentato l’onere di provare la non veridicità della data apposta sulla scrittura quando eccepisce la perdita del potere rappresentativo del sottoscrittore. La decisione finale risulta comunque corretta, essendo stato accertato in fatto che l’incarico era stato conferito durante la vigenza del potere di rappresentanza.
Quanto alla mancata iscrizione del debito in bilancio, la Corte richiama il principio per cui le scritture contabili fanno prova contro l’imprenditore per i rapporti che positivamente ne risultano, ma non sono idonee a provare l’inesistenza di altre prestazioni. L’accertamento della sussistenza del credito, fondato sulle scritture di conferimento dell’incarico e sulla prova dell’esecuzione delle prestazioni, è stato pertanto ritenuto insindacabile in sede di legittimità.
Il nono motivo di ricorso è stato invece accolto. La Corte, richiamando i precedenti in materia, ribadisce che l’amministratore non risponde per le scelte inopportune sotto il profilo economico, ma che la business judgement rule non si applica in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell’iniziativa. La società attrice ha l’onere di allegare e provare gli elementi di fatto dai quali desumere la violazione dei doveri di diligenza e lealtà; l’amministratore, dal canto suo, deve dimostrare la non imputabilità del danno.
La corte di merito si era limitata ad affermare l’insindacabilità delle scelte gestionali senza verificare se la mancata locazione degli immobili, utilizzati gratuitamente, costituisse violazione del dovere di diligenza, omettendo qualsiasi approfondimento in ordine all’utilizzo personale dei cespiti. La condotta inerte dell’amministratore, in una società immobiliare, appare prima facie irrazionale e implausibile rispetto all’oggetto sociale, sicché la Corte d’appello avrebbe dovuto valutare la sussistenza di un’arbitraria o negligente gestione.
La Cassazione ha quindi accolto il ricorso, rigettando i primi motivi e dichiarando assorbiti i restanti, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che applicherà il principio per cui la condotta dell’amministratore è illegittima se omette di adottare le misure necessarie alla cura degli interessi sociali, fermo restando l’onere dell’attore di provare gli elementi di fatto dai quali dedurre la violazione dei doveri di lealtà e diligenza.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2392 c.c. – Responsabilità verso la società
- Art. 384 c.p.c. – Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito