Il danno da fermo tecnico del trattore non è in re ipsa e va provato anche nella liquidazione equitativa (Cass. civ. Sez. 2 n. 4999 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno da fermo tecnico di un veicolo non è in re ipsa, ma deve essere provato: non si identifica con la mera indisponibilità del mezzo ma si concretizza nella dimostrazione della spesa per procurarsi un veicolo sostitutivo o della perdita di proventi per il mancato uso, pregiudizi causalmente riconducibili all’illecito o all’inadempimento. Neppure la liquidazione equitativa può prescindere dal riscontro dei ricavi precedenti al guasto e dalla capacità operativa dell’impresa. Il giudizio sull’attendibilità dei testimoni, se motivato, non è sindacabile in cassazione. In tema di spese processuali, il d.m. n. 55/2014 prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e di trattazione, dovuto anche in assenza di istruzione probatoria in appello.
Il Fatto
L’acquirente di un trattore agricolo convenne in giudizio la venditrice per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa del ritardo di circa sette mesi nella riparazione del mezzo in garanzia, lamentando la perdita degli introiti derivanti dall’attività di aratura svolta per conto proprio e per conto terzi, oltre allo sviamento di clientela.
Il Tribunale rigettò la domanda per l’inattendibilità dei testimoni escussi, e la Corte d’appello confermò la decisione rilevando la mancata prova del danno da lucro cessante. Avverso tale sentenza l’attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato tutti i motivi di ricorso, esaminando in primo luogo le doglianze relative alla dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia e per violazione del diritto di difesa, in relazione alla mancata ammissione di ulteriori prove testimoniali. Sul punto, la Corte ha osservato come la sentenza impugnata avesse dato conto delle ragioni per cui il riconoscimento del risarcimento non poteva essere accordato, superando ogni censura relativa all’asserita apparenza della motivazione.
Con riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie, ha ricordato che il giudizio sull’attendibilità dei testi costituisce attività riservata al giudice di merito, le cui conclusioni non sono sindacabili in sede di legittimità. La deduzione del vizio di motivazione non consente di contrapporre alla complessiva valutazione delle risultanze processuali una diversa interpretazione, al fine di ottenere una revisione degli accertamenti di fatto. Ha inoltre escluso l’ipotesi del vizio integrato quando il giudice non ammetta la prova e rigetti la domanda per difetto di prova, poiché nella specie la prova era stata ammessa ma non aveva raggiunto l’esito sperato, per la valutazione di non genuinità dei testi e la superfluità delle ulteriori istanze.
In ordine al merito della domanda, la Corte ha condiviso il principio, già richiamato dalla sentenza impugnata, per cui il danno da fermo tecnico non è automaticamente risarcibile: esso richiede la dimostrazione della spesa sostenuta per il mezzo sostitutivo o della perdita di proventi, da accertare anche in via presuntiva. Il giudice di merito aveva correttamente escluso che i criteri di calcolo prospettati dall’appellante — costo di ammortamento del trattore o noleggio di macchina sostitutiva — potessero trovare applicazione in assenza del riscontro dei ricavi precedenti e dell’effettiva capacità operativa dell’impresa.
Quanto all’ultimo motivo, concernente la liquidazione delle spese processuali, la Corte ha chiarito che il d.m. n. 55/2014 non prevede un compenso specifico per la fase istruttoria, contemplando un compenso unitario per la fase istruttoria e di trattazione, dovuto anche in assenza di istruzione probatoria. La fase decisionale, inoltre, ricomprende attività — tra cui la precisazione delle conclusioni e l’esame del provvedimento conclusivo — che ne giustificano il compenso anche in mancanza di comparse conclusionali e memorie di replica. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna della ricorrente alla refusione delle spese.
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Nota della Redazione
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