Inammissibile il ricorso avverso l’apertura della liquidazione giudiziale (Cass. civ. n. 10964 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’apertura della liquidazione giudiziale, l’accertamento dello stato di insolvenza costituisce un apprezzamento di fatto del giudice di merito, incensurabile in cassazione ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta. Lo stato di insolvenza, ex art. 2, lett. b, c.c.i.i., consiste nell’impotenza strutturale e non meramente transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni; può essere desunto anche dal mancato pagamento di uno solo dei debiti, purché sintomatico di una inidoneità solutoria strutturale. Tale accertamento prescinde dalle cause dell’insolvenza e non è escluso dalla circostanza che l’attivo patrimoniale superi il passivo, rilevando l’attitudine dei cespiti a essere convertiti in disponibilità liquide in tempi brevi. La prognosi sui flussi di cassa prospettici nei successivi dodici mesi attiene alla diversa fattispecie dello stato di crisi, non a quella dell’insolvenza.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano rigettò la domanda di apertura della liquidazione giudiziale della società, ritenendo insussistente il presupposto dell’art. 49, comma 5, c.c.i.i., ovvero la comprovata esistenza di debiti scaduti per un importo almeno pari a € 30.000. La creditrice reclamò la sentenza e la Corte d’Appello di Milano, accogliendo il reclamo, dichiarò aperta la liquidazione giudiziale, trasmettendo gli atti al primo giudice. La società ha impugnato la decisione della corte territoriale con ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte, esaminando la proposta di definizione formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha dichiarato inammissibili il ricorso e il controricorso. I primi due motivi di ricorso, incentrati rispettivamente sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2 c.c.i.i. e sull’omesso esame di un fatto decisivo riguardante la prognosi sui flussi di cassa, sono stati giudicati inammissibili perché contestano nel merito l’accertamento dello stato di insolvenza compiuto dal giudice d’appello.
La Corte ha ribadito che le cause dell’insolvenza, quand’anche non imputabili all’imprenditore, non rilevano. Ha inoltre precisato che la sussistenza di crediti presenti nel cassetto fiscale non dimostra la solvibilità della società, ove la loro realizzabilità sia futura e incerta, e che i cespiti devono essere valutati in rapporto all’attitudine a essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti. I rilievi della ricorrente circa la possibilità di monetizzare i crediti nei successivi dodici mesi sono stati ritenuti non pertinenti, attenendo alla diversa fattispecie dello stato di crisi.
Il terzo motivo, concernente la violazione dell’art. 49, comma 5, c.c.i.i. per la mancata sussistenza dell’indebitamento minimo e l’omesso scomputo di un pagamento, è stato del pari dichiarato inammissibile, poiché allegava dati divergenti da quelli riportati in sentenza. La Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva ottemperato all’onere di autosufficienza, facendo leva su fatti non risultanti dalla decisione impugnata, la quale dava atto che l’importo del decreto ingiuntivo era già al netto delle fatture pacificamente saldate.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile il controricorso, in quanto tardivo rispetto al termine di cui all’art. 370 c.p.c. Quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stato notificato alla parte personalmente e non al difensore, ha precisato che la notificazione, seppur nulla, non è inesistente: il vizio risulta sanato dal raggiungimento dello scopo. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 2.500 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
Nota della Redazione
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