Note ex art. 127-ter c.p.c. depositate ma non lette dal giudice: la decisione è nulla (Cass. civ. Sez. I n. 17886 del 04.06.2026)
Scheda tratta dalla Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), sezione 2. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE – QUESTIONI PROCEDURALI › 2.3 Principio del contradditorio e diritto di difesa.
Estremi: Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 17886/2026, ud. 27/05/2026, dep. 04/06/2026 – Rel. Russo, Pres. Tricomi
Parole chiave: [termini ex art. 127- ter c.p.c. – principio del contradditorio]
Il caso e la decisione, nel testo della rassegna
Nel caso in esame, la Suprema Corte torna a precisare che “L’art. 127 ter c.p.c. consente di sostituire l’udienza, anche se precedentemente fissata, con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. È fondamentale, per assicurare il contraddittorio, che le parti abbiano contezza di tale sostituzione e siano poste in grado di esercitare la difesa depositando le suddette note, e che le note siano portate alla attenzione del giudice prima della decisione. Inoltre, nel caso in cui il giudice abbia indicato oltre al giorno anche l’orario entro il quale effettuare il deposito, questo non può che coincidere con l’intero orario di apertura dell’ufficio giudiziario presso il quale deve essere compiuto l’adempimento (Cass. civ. sez. unite 30/06/2025 n. 17603). La giurisprudenza adi questa Corte è molto rigorosa in tema di rispetto del contraddittorio, anche con riferimento alle fasi conclusive del giudizio. Ad esempio, si è ritenuta la nullità in caso di mancata fissazione dell'udienza di discussione orale nonostante la richiesta di una delle parti effettuata in sede di precisazione delle conclusioni (Cass. Sez. II 01/08/2023 n. 23353; Sez. I, 24/01/2023 n. 2067); per mancata concessione del termine per il deposito delle comparse conclusionale e di replica senza attendere la scadenza (Cass. s.u. 25/11 2021, n. 36596 (Cass., sez. lav., 04/05/2023, n. 11711) ovvero della sola comparsa di replica (Cass. 07/03/2023, n. 6795); per mancata comunicazione del provvedimento di anticipazione della udienza di precisazione delle conclusioni, con conseguente impedimento della facoltà di chiedere la discussione orale (Cass. Sez. III, 22/03/2024, n. 7845); per il caso di soppressione dell'udienza già calendarizzata per la rimessione della causa in decisione, ove neppure venga disposta la sua sostituzione con note scritte ex art.127-ter c.p.c. (Cass. n. 4983 del 05/03/2026) Si è inoltre affermato che la parte che proponga l'impugnazione della sentenza deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo ( Cass. n. 1217 del 20/01/2026) Nella specie, come si evince anche dagli atti allegati dal ricorrente, il deposito delle note scritte in sostituzione della udienza disposto ex art 127 ter c.p.c. c.p.c. si è perfezionato in data 22 ottobre e cioè nei termini dati dal giudice, dal momento che il ricorrente aveva regolarmente ricevuto la RdAC (o seconda pec) e, dopo la cosiddetta terza pec segnalante un errore, (ricevuta il 21 ottobre, con la dicitura sono necessarie verifiche da parte della cancelleria) il ricorrente aveva poi ricevuto la quarta pec (doc. 17) relativa ad un'accettazione manuale fatta con successo (22 ottobre). L’errore del ricorrente non era un “errore fatale” tanto che è stato rimediato manualmente ed egli dopo la quarta pec poteva essere era legittimamente fiducioso nel buon esito del deposito, che si perfeziona al momento in cui si riceve la seconda pec, (ricevuta di avvenuta consegna) (accettazione). purché si riceva la quarta pec In tale senso le sezioni unite di questa Corte, le quali hanno affermato che in tema di deposito telematico il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC) (Sez. U -, a n. 28403 del 11/10/2023) Non si spiega quindi perché queste note non erano presenti nel fascicolo; in ogni caso la parte nel momento in cui si è resa conto che le note non erano state inserite nel suo fascicolo ha nuovamente depositato gli atti e chiesto la restituzione in termini; e, ciò nonostante, la decisione è stata assunta senza prendere contezza delle suddette note. Come affermato dallo stesso decidente nel provvedimento di rigetto della istanza di restituzione in termini “il procedimento è stato definito con decreto collegiale del 24 ottobre 2025 e che le note di trattazione scritta con documentazione sono state visibili al giudice in consolle in data 27 ottobre 2025 (nonostante la data di deposito del 23 ottobre, come da annotazione di cancelleria)”. Considerando che vi è stato un primo deposito (perfezionato, con la accettazione manuale) in data 22 ottobre, ed un secondo perfezionato in data 23 ottobre, la visibilità ritardata non è imputabile al ricorrente; e la decisione è nulla perché assunta senza la lettura e valutazione delle note difensive in sostituzione della udienza, regolarmente depositate (per due volte) dalla parte ricorrente.”
Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, in collaborazione con EUAA – Agenzia dell’Unione Europea per l’Asilo, Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), a cura di Martina Flamini, Julia Hasani, Eugenia Pompei, Tecla Presezzi, Carmen Rosa. Testo riportato fedelmente. Ufficio del Massimario / EUAA – Portale del Massimario.
Rassegna di riferimento
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 127 c.p.c. – Direzione dell'udienza
- Art. 127-ter c.p.c. – Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza