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Il fideiussore che invoca la tutela del consumatore deve provare di esserlo (Cass. civ. Sez. I n. 4051 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie in materia di clausole vessatorie, ai sensi degli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 2906 del 2005 (cod. cons.), incombe sulla parte che invoca la tutela protettiva dimostrare – in quanto fatto costitutivo della propria domanda o eccezione – la qualità soggettiva di consumatore, non spettando invece al professionista dimostrare che la propria controparte non possiede tale qualità, con la conseguenza che spetta al fideiussore che invoca di essere un consumatore l’onere della prova di aver prestato la garanzia per ragioni meramente personali e non per finalità o interessi relativi all’attività imprenditoriale del soggetto garantito, dimostrando, in particolare, di non possedere partecipazioni al suo capitale sociale e di non ricoprirne ruoli amministrativi e gestionali. (Rv. 677081-01)

Il Fatto

La garante di una s.r.l. aveva chiesto al Tribunale la nullità della fideiussione prestata a favore di una banca e, in subordine, la decadenza dalla garanzia ex artt. 1956 e 1957 c.c. Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d’appello di Salerno aveva respinto l’appello: la garante non aveva allegato la qualità di consumatrice se non tardivamente, nelle note per la precisazione delle conclusioni, e comunque non l’aveva provata, come necessario per far valere la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c.

La garante ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo sosteneva che sulla sua qualità di consumatrice si fosse formato il giudicato interno, non avendo la controparte proposto appello incidentale. Con il secondo sosteneva che, secondo il diritto dell’Unione, spetta al professionista provare che la controparte non è consumatore, chiedendo in subordine il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Dopo la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio condivide la proposta. Il primo motivo è privo di fondamento: il principio di Cass. Sez. Un. n. 11799/2017 sull’onere dell’appello incidentale per la parte vittoriosa presuppone un’eccezione di merito respinta in primo grado, mentre qui la banca non aveva formulato alcuna eccezione sulla qualità di consumatrice: per essere soccombenti, anche solo in teoria, occorre aver formulato una domanda o un’eccezione disattesa dal giudice. La qualità di consumatore non è una questione pregiudiziale né preliminare, ma un fatto costitutivo dell’eccezione di abusività della clausola; il rigetto integrale della domanda non ha prodotto alcun giudicato interno su di essa, e il giudice d’appello poteva integrare la motivazione.

Anche il secondo motivo è infondato. La giurisprudenza ha superato la teoria del “garante di riflesso”: il fideiussore persona fisica non è professionista solo perché lo è il debitore garantito (Cass. Sez. Un. n. 5868/2023) e, secondo la Corte di giustizia (causa C-74/15), la qualità di consumatore si valuta guardando alle condizioni personali del garante, spettando al giudice di merito verificare se la garanzia sia stata prestata per ragioni estranee all’attività professionale. Da ciò non discende però un’inversione dell’onere probatorio: per l’art. 2697 c.c. la prova della qualità di consumatore spetta a chi la invoca, nessuno è più vicino a quella prova del consumatore stesso, e sarebbe paradossale imporre alla controparte di dimostrare che il contraente non lo è (Cass. Sez. Un. n. 19597/2020; Cass. n. 19573/2024).

Correttamente, dunque, la Corte d’appello ha ritenuto che la garante dovesse provare di aver prestato la garanzia per ragioni meramente personali e non per finalità relative all’attività della società garantita, dimostrando in particolare di non possederne partecipazioni e di non ricoprirvi ruoli amministrativi o gestionali. Le sentenze della Corte di giustizia invocate (C-74/15 e C-534/15) stabiliscono solo che i requisiti soggettivi vanno valutati con riferimento alle parti della fideiussione e non del contratto principale (Cass. n. 18834/2025); un rinvio pregiudiziale su una prova così agevole costituirebbe un abuso dello strumento processuale.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese, al pagamento di ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1956 c.c.

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