Ricostruzione del saldo bancario: onere probatorio sul correntista e ordine di esibizione (Cass. civ. Sez. I n. 33478 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle azioni promosse dal correntista nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del conto sul presupposto di nullità contrattuali e di addebiti non dovuti, spetta al cliente, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., provare i fatti costitutivi delle domande, innanzitutto mediante il deposito degli estratti di conto. L’inosservanza dell’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. non inverte il riparto dell’onere probatorio né assume valore confessorio, costituendo un mero argomento di prova. L’ordine è strumento istruttorio residuale, esercitabile solo in caso di impossibilità di acquisire la prova con altri mezzi, ed è espressione di una facoltà discrezionale del giudice di merito. Il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se, a fronte della domanda di accertamento del rapporto di dare e avere, accerta che il correntista non è creditore ma debitore. La denuncia di violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo se il giudice abbia addossato l’onere a una parte diversa da quella gravata, non quando abbia errato nel ritenere che l’onerato vi abbia assolto.

Il Fatto

Una società debitrice principale, unitamente a tre fideiussori, conveniva in giudizio la banca di credito cooperativo davanti al Tribunale di Bari, chiedendo l’accertamento dell’invalidità di condizioni contrattuali e l’illegittima applicazione di interessi ultralegali capitalizzati trimestralmente, con ricalcolo dei saldi e condanna alla restituzione delle somme, oltre al risarcimento per indebita segnalazione.

Il giudice di primo grado disponeva un ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. nei confronti della banca ed espletava una consulenza tecnica d’ufficio; con sentenza del 2021 condannava la banca al pagamento di una somma e accertava i saldi dei conti. La Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 455/2024, rigettava l’appello, escludendo la decadenza della banca ex art. 1956 cod. civ. e confermando il riparto dell’onere probatorio. Una fideiussora ricorreva in cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato, in conformità della proposta di definizione anticipata. Il primo motivo, articolato per violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ. e per ultrapetizione, è infondato. La violazione della norma sull’onere probatorio si configura solo quando il giudice addossi l’onere a una parte diversa da quella gravata; non quando, per erronea valutazione delle acquisizioni istruttorie, ritenga che la parte onerata vi abbia assolto, poiché in tal caso sussiste un mero errore di apprezzamento, sindacabile solo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come affermato dai precedenti citati (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 19064 del 2006; Cass. n. 2155 del 2000; Cass. n. 11949 del 1993).

Nel merito, quando è il cliente ad agire per la rideterminazione del saldo, è sempre il cliente a dover provare, innanzitutto con il deposito degli estratti conto, la fondatezza delle domande, anche ai fini della ripetizione dell’indebito (tra le altre, Cass. n. 30789 del 2023; Cass. n. 30661 del 2023; Cass. n. 28191 del 2023; Cass. n. 25417 del 2023; Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 30822 del 2018; Cass. n. 24948 del 2017). Stabilire se dal materiale istruttorio possa desumersi la determinazione dei rapporti entro i limiti delle prove offerte è questione di merito, sottratta al sindacato di legittimità.

Quanto all’ordine di esibizione, la Corte ribadisce che l’inottemperanza della banca non altera l’ordinario riparto probatorio e non produce alcun effetto confessorio, restando un semplice argomento di prova. L’ordine ex art. 210 cod. proc. civ. è strumento residuale, utilizzabile solo quando la prova non sia acquisibile con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell’onere dell’istante: si tratta di facoltà discrezionale, il cui mancato esercizio non è censurabile in cassazione (Cass. n. 31251 del 2021; Cass. n. 22196 del 2010). Irrilevante è, poi, che la consulenza abbia ricostruito i rapporti su documenti parzialmente diversi dagli estratti conto integrali, non avendo la ricorrente chiarito le ragioni dell’asserita inesattezza.

Il secondo mezzo è inammissibile per essersi in ipotesi di doppia conforme. Il terzo è manifestamente infondato, risultando la pronuncia sulle spese conforme al principio di soccombenza. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese in favore della controricorrente, oltre alla somma ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e all’importo in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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