La coltivazione della spirulina è attività agricola anche se in ambiente controllato (TAR Puglia n. 957 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un’attività come agricola o industriale dipende dal rapporto tra il fattore biologico e l’intervento tecnologico nel processo produttivo: la tecnologia può creare le condizioni ambientali per lo svolgimento del ciclo biologico dell’organismo coltivato oppure sostituire tale ciclo con un processo chimico-fisico di trasformazione della materia. La coltivazione di spirulina in ambiente controllato, con monitoraggio di pH, temperatura, luce e nutrienti, costituisce attività agricola primaria ai sensi dell’art. 2135 cod. civ., poiché il fattore produttivo centrale resta il ciclo biologico dell’alga. Le operazioni di separazione, essiccazione e confezionamento della biomassa, che non ne alterano la natura, integrano attività connesse ex art. 2135, comma 3, cod. civ. La classificazione ATECO manifatturiera in sede di domanda non determina la natura sostanziale dell’attività, che va apprezzata in concreto. L’ammissione al colloquio tecnico istruttorio non genera affidamento qualificato sull’esito favorevole.
Il Fatto
La società ricorrente, aspirante a un finanziamento a fondo perduto, presentava domanda per la misura Nuove Imprese a Tasso Zero, per un progetto di impianto di coltivazione controllata della microalga spirulina e successive trasformazione della biomassa, con investimento di oltre un milione di euro. L’attività veniva classificata in sede di domanda con codici ATECO del settore manifatturiero. Dopo l’ammissione al colloquio tecnico, l’Amministrazione contestava la natura agricola primaria dell’iniziativa e adottava il diniego definitivo, nonostante le osservazioni presentate dalla ricorrente. Quest’ultima impugnava il provvedimento, deducendo un’erronea qualificazione dell’attività e la violazione dell’affidamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, affrontando la questione centrale della distinzione tra attività agricola e attività industriale. Secondo il Collegio, la descrizione del processo produttivo fornita dalla stessa ricorrente — preparazione del mezzo di coltura, inoculo della biomassa, crescita in ambiente controllato con regolazione di parametri ambientali, raccolta ed essiccazione — conferma che il fattore produttivo centrale resta il ciclo biologico dell’organismo coltivato. L’intervento tecnologico opera solo creando le condizioni ambientali per la crescita, senza sostituire il ciclo con un diverso processo di trasformazione della materia.
La sentenza ha chiarito che la continuità, la replicabilità e la standardizzazione del processo non sono indici decisivi di natura industriale, essendo ormai caratteristiche proprie di larga parte dell’agricoltura contemporanea, che utilizza serre, colture idroponiche e allevamenti intensivi governati da tecnologie di controllo. Le operazioni successive alla raccolta, quali separazione, essiccazione, stabilizzazione e confezionamento, costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135, comma 3, cod. civ., in quanto dirette a rendere il prodotto commerciabile senza alterarne la natura: la biomassa non subisce estrazioni o trasformazioni chimiche idonee a mutarne la composizione, restando alga in forma secca.
Quanto alla classificazione ATECO manifatturiera, essa riflette solo un inquadramento formale dichiarato in domanda ai fini dell’accesso alla misura e non può determinare la natura sostanziale dell’attività, da apprezzare in concreto sul processo produttivo effettivo. Il Collegio ha quindi escluso che la motivazione del diniego fosse apparente o fondata su travisamento dei fatti.
Sul profilo procedimentale, il TAR ha precisato che l’ammissione al colloquio tecnico si inseriva in una fase istruttoria di approfondimento, nella quale l’Amministrazione acquisiva gli elementi necessari alla valutazione anche sulla natura dell’attività. Da tale ammissione non poteva derivare alcun affidamento qualificato sull’esito favorevole, trattandosi di fase ancora aperta. L’Amministrazione ha correttamente attivato il contraddittorio procedimentale con il preavviso di rigetto, consentendo alla ricorrente di presentare osservazioni prima dell’adozione dell’atto definitivo. Le spese di lite sono state compensate per la natura della controversia.
Nota della Redazione
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