Cessazione della materia del contendere per revoca dello scioglimento della cooperativa (TAR Puglia n. 688 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm., postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, tale da rendere inutile la prosecuzione del processo. La revoca del provvedimento impugnato, intervenuta nel corso del giudizio e documentalmente comprovata, integra la piena soddisfazione della pretesa del ricorrente, giustificando la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, presidente di una società cooperativa agricola, ha impugnato il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con cui era stato disposto lo scioglimento d’autorità della cooperativa ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies cod. civ., con contestuale nomina del commissario liquidatore. Il ricorso, notificato nell’agosto 2025, era stato accompagnato da istanza cautelare, accolta con ordinanza del settembre 2025.
Nel corso del giudizio, il Ministero ha disposto la revoca del provvedimento impugnato con decreto del 4 settembre 2025. Il ricorrente, con memoria depositata nel gennaio 2026, ha quindi dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, rinunciando alla domanda di annullamento e chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il disposto dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm., secondo cui, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere. La norma codifica il principio per cui la declaratoria presuppone la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso all’introduzione del giudizio, rendendo superfluo l’esame nel merito delle censure proposte.||DSML||>
Nel caso di specie, tanto il ricorrente quanto l’amministrazione resistente hanno documentalmente dimostrato l’intervenuta revoca del decreto di scioglimento, con conseguente integrale soddisfazione dell’interesse azionato. La revoca, infatti, ha eliminato gli effetti del provvedimento gravato, restituendo alla cooperativa la sua operatività e rendendo inutile la prosecuzione del processo.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite in conformità con la richiesta delle parti costituite. La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la revoca dell’atto impugnato, ove integrale e satisfattiva, determina l’esaurimento della funzione del processo amministrativo, come confermato dal precedente richiamato in motivazione (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1104 del 2024).
Nota della Redazione
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