Sospensione del giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione su acque pubbliche (TAR Sardegna n. 183 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione necessaria del giudizio ai sensi dell’art. 367, comma 1, c.p.c., richiamato dall’art. 10 c.p.a., ricorre quando sia proposto regolamento preventivo di giurisdizione e il giudice non ritenga l’istanza manifestamente inammissibile né la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. La sussistenza di un dubbio sulla giurisdizione, anche soltanto teorico, in controversie attinenti al regime di un corso d’acqua e delle relative opere idrauliche, impone di rimettere la questione alla Corte di Cassazione, attesa l’eventuale devoluzione al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Il Fatto

La società ricorrente, che aveva completato gli interventi previsti dalla convenzione di lottizzazione stipulata nel 2006 con il Comune di Golfo Aranci, impugnava la determinazione con cui l’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna aveva rigettato la proposta di variante al P.A.I. e la contestuale rettifica del reticolo idrografico, nella parte in cui indicava la presenza di un corso d’acqua all’interno della lottizzazione, delimitando un’area di pericolosità idraulica. La società sosteneva che l’asta fluviale dovesse essere riqualificata come mero compluvio, già gestito dalle opere di urbanizzazione realizzate in sito.

Il giudizio era stato coltivato con l’opposizione della Regione Sardegna. Nelle more, la difesa regionale proponeva regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alla Corte di Cassazione, depositando la prova delle notifiche e dell’iscrizione al ruolo, e chiedendo la sospensione del processo. La consulenza tecnica d’ufficio, già disposta dalla Sezione, era stata conseguentemente sospesa in attesa della decisione sulla questione di giurisdizione.

La Motivazione del Collegio

Il Collegio richiama l’art. 10 c.p.a., che ammette il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione davanti ai tribunali amministrativi regionali, con applicazione del primo comma dell’art. 367 c.p.c. Tale disposizione impone al giudice di sospendere il processo se non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata.

Nel caso di specie, l’istanza di sospensione presentata dalla difesa regionale non risulta manifestamente inammissibile, né la contestazione della giurisdizione appare manifestamente infondata. La controversia attiene, infatti, al regime di un asserito corso d’acqua e delle relative opere idrauliche, materia per la quale potrebbe astrattamente sussistere la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Il Collegio ritiene pertanto necessario acquisire preventivamente la decisione della Corte di Cassazione sul giudice dotato di giurisdizione, disponendo la sospensione del giudizio nelle more della definizione del regolamento preventivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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