Il commissario ad acta non può rateizzare il pagamento senza l’accordo del creditore (TAR Abruzzo n. 323 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato, una volta formatosi, accerta un credito liquido ed esigibile senza dilazioni, ai sensi dell’art. 1183 cod. civ., sicché il termine di adempimento è già scaduto e l’obbligazione deve essere eseguita integralmente. La modifica dei termini e delle modalità dell’adempimento, quale la rateizzazione del pagamento, non è nella disponibilità del commissario ad acta, poiché comporta di fatto una rinuncia al pagamento immediato dell’intera somma. Tale scelta è riservata esclusivamente al creditore, unico soggetto legittimato a consentire una dilazione o un accordo transattivo. In mancanza del consenso del creditore, il commissario ad acta è tenuto a dare piena esecuzione al giudicato, attingendo a tutti i beni e crediti del debitore, anche mediante variazioni di bilancio.

Il Fatto

La Banca Sistema S.p.A. otteneva dal Tribunale di Teramo un decreto ingiuntivo nei confronti dell’Azienda per i servizi alla persona – ASP n. 1 della Provincia di Teramo, per il pagamento di una somma a titolo di capitale, interessi e spese. A seguito del mancato adempimento da parte dell’amministrazione, la società proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, che accoglieva il ricorso con sentenza, assegnando un termine per provvedere e nominando un commissario ad acta.

Il commissario ad acta, con nota del 10 marzo 2026, chiedeva al Tribunale di essere autorizzato a procedere al pagamento del dovuto in rate mensili, a partire dal 1° maggio 2026, fino all’estinzione dell’intero debito. L’amministrazione debitrice non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il TAR Abruzzo osserva in via preliminare che il credito oggetto del giudicato è liquido ed esigibile, essendo decorso il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo e l’ulteriore termine di novanta giorni assegnato dal Tribunale con la sentenza di accoglimento del ricorso. La pretesa creditoria è pertanto attuale e non può essere assoggettata a termini o condizioni ulteriori.

La questione centrale riguarda il potere del commissario ad acta di modificare unilateralmente le modalità di adempimento. Il Collegio chiarisce che la proposta di pagamento rateale non costituisce una semplice modalità esecutiva, ma incide sul contenuto stesso dell’obbligazione, determinando una dilazione del pagamento che il creditore non ha mai accettato. Tale modifica, implicando la rinuncia al pagamento immediato dell’intera somma, rientra nell’esclusiva disponibilità del creditore.

Di conseguenza, il commissario ad acta può formulare una proposta di pagamento rateale solo se questa sia accettata dal creditore. In assenza di un accordo transattivo tra le parti, egli deve invece procedere alla piena esecuzione del giudicato, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione, inclusa l’escussione di beni e crediti dell’ente debitore e l’adozione di variazioni di bilancio.

Il TAR Abruzzo, pertanto, assegna al commissario ad acta un termine di trenta giorni per proporre alla società creditrice il pagamento rateale alle condizioni indicate. Decorso tale termine senza che sia intervenuto un accordo, il commissario dovrà dare esecuzione integrale al giudicato entro i successivi trenta giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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