Inammissibile l’ottemperanza proposta da soggetto diverso dal destinatario della sentenza (TAR Basilicata n. 52 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’azione è esperibile esclusivamente dal soggetto che risulta destinatario della decisione giudiziale di cui si invoca l’esecuzione, ovvero dal suo avente causa. L’art. 81 cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo in virtù del “rinvio esterno” di cui all’art. 39 cod. proc. amm., preclude a chiunque di far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, salvo che la legge disponga diversamente. La discordanza tra il nominativo del ricorrente e quello della persona in favore della quale la sentenza è stata pronunciata determina l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza, rilevabile anche d’ufficio dal giudice.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione di una sentenza pronunciata dal Tribunale di Potenza, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto di un soggetto nei confronti del Ministero dell’istruzione e del merito. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di stile, depositando la documentazione relativa al giudizio di merito. Alla camera di consiglio, il giudice ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della questione rilevata d’ufficio circa la possibile inammissibilità del ricorso per discordanza tra il nominativo della ricorrente e quello della persona destinataria della sentenza azionata.

La Motivazione del Tribunale

Il TAR Basilicata ha rilevato che la ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una decisione giudiziale che, allo stato, risulta essere stata pronunciata in favore di altro soggetto. Il giudice amministrativo ha richiamato il disposto dell’art. 81 cod. proc. civ., applicabile al rito amministrativo in forza del rinvio esterno operato dall’art. 39 cod. proc. amm., secondo cui nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, a meno che non sia espressamente previsto dalla legge.

Nel caso di specie, la ricorrente non ha allegato né dimostrato alcuna ipotesi di successione nel diritto riconosciuto dalla sentenza di cui ha chiesto l’ottemperanza, né alcuna altra circostanza che legittimasse la sua iniziativa. Ne consegue che il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva.

In ragione del tenore dell’attività difensiva della parte resistente e del rilievo officioso della questione, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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