La revoca del nulla osta per il decesso del rappresentante legale della società datrice non è legittima (TAR Campania n. 1427 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sostituzione del rappresentante legale di una società, a seguito del suo decesso, non integra un’ipotesi di subentro del datore di lavoro ai fini della procedura di ingresso per lavoro stagionale. Il soggetto giuridico richiedente rimane il medesimo e la sua capacità di assumere non viene meno, non ricorrendo alcuna delle cause di scioglimento della società di cui all’art. 2484 cod. civ.. Consegue che la revoca del nulla osta fondata esclusivamente su tale circostanza è illegittima. Le mere difficoltà di natura informatica o gestionale dell’Amministrazione non possono, inoltre, determinare l’arresto sine die del procedimento amministrativo, soprattutto quando sono in gioco diritti fondamentali della persona.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Salerno aveva revocato il nulla osta al lavoro stagionale già rilasciatogli. La revoca era motivata dall’asserita modifica soggettiva della società datrice di lavoro, conseguente alla sostituzione del suo rappresentante legale, deceduto. L’Amministrazione riteneva, infatti, che tale variazione non fosse consentita dal sistema informatico per lo Sportello Unico per l’Immigrazione, configurandosi un subentro del datore di lavoro non ammesso dopo il rilascio del titolo. Il ricorrente, invece, sosteneva la piena validità del nulla osta, evidenziando la continuità giuridica ed economica della società, nonché la volontà del nuovo legale rappresentante di procedere all’assunzione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha preliminarmente perimetrato l’interesse del ricorrente, ritenendo che la sua principale pretesa fosse quella di completare la procedura di primo ingresso con la stipula del contratto di lavoro con la società richiedente originaria, come ribadito anche a seguito del preavviso di revoca.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto non condivisibile l’assunto dell’Amministrazione. La fattispecie in esame riguarda, infatti, una mera successione del rappresentante legale pro tempore dell’impresa, che non determina lo scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 cod. civ. Il soggetto giuridico che ha richiesto il nulla osta è rimasto il medesimo, pertanto non può trovare applicazione la giurisprudenza che legittima la revoca del titolo per la sopravvenuta indisponibilità del promettente datore di lavoro a formalizzare l’assunzione.

Sotto un concorrente profilo, il Tribunale ha escluso che le problematiche di carattere informatico addotte dall’Amministrazione, relative alla necessità di un nuovo sviluppo tecnico nel sistema SPI per la variazione del datore di lavoro, possano giustificare l’arresto del procedimento amministrativo. La digitalizzazione, pur importante per l’efficienza dell’azione amministrativa, non può compromettere le garanzie riconosciute al privato dalla legislazione nazionale e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

In accoglimento del ricorso, il provvedimento di revoca è stato annullato, con compensazione delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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