Responsabilità del custode per danni da cose in custodia e caso fortuito (Cass. civ. Sez. 3 n. 4335 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., il danneggiato che lamenti di essere incorso in un sinistro a causa di una cosa deve provare il nesso eziologico tra questa e l’evento dannoso. Il custode è liberato se dimostra che il danno è stato determinato da un evento che presenta i caratteri del caso fortuito. La condotta del danneggiato, per assumere rilievo causale esclusivo, deve consistere in un comportamento non improntato all’ordinaria prudenza, che abbia superato la soglia del rischio consentito, tale da rendere la cosa mera occasione dell’evento. La prevedibilità della condotta del danneggiato da parte del custode è irrilevante, dovendosi invece avere riguardo alla prevedibilità del pericolo da parte dello stesso danneggiato. La valutazione in ordine alla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se scevro da vizi logici o giuridici.

Il Fatto

Un pedone, mentre camminava su un marciapiede, cadeva a causa di una buca presente nel manto, riportando lesioni. L’uomo conveniva in giudizio il Comune, deducendo che la buca non era visibile in quanto coperta da alcuni fogli di giornale, e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.

Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello confermava la decisione, escludendo la responsabilità del custode. Avverso la sentenza della Corte territoriale il soccombente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Cassazione esamina il motivo di ricorso, fondato sulla dedotta violazione degli artt. 1227, 2043 e 2051 cod. civ.. Il ricorrente lamentava che la Corte d’appello avesse qualificato la sua condotta come caso fortuito senza indagarne la prevedibilità e l’evitabilità da parte del custode.

La Corte osserva che il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. La Corte d’appello non aveva limitato la propria analisi alla sola condotta del danneggiato, ma aveva accertato in concreto le caratteristiche del luogo, evidenziando come la buca fosse facilmente avvistabile e che il pedone aveva scelto di attraversare in un punto non consentito, nonostante la presenza di un passaggio pedonale a breve distanza. Tale accertamento integra una condotta colposa assorbente della vittima, non sindacabile in sede di legittimità.

Quanto al richiamo della giurisprudenza citata dal ricorrente, la Corte ne evidenzia il superamento ad opera delle successive pronunce. La rilevanza della prevedibilità della condotta della vittima è stata sostituita dal diverso criterio della prevedibilità del pericolo per la vittima stessa. Il principio è stato chiarito dalle sentenze cc.dd. gemelle e ribadito dalle successive pronunce, anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022), secondo cui, ove la situazione di pericolo sia superabile con l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, configurandosi il caso fortuito.

La Suprema Corte precisa che la valutazione del giudice di merito sulla rilevanza causale della condotta del danneggiato è un tipico apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se privo di vizi logici, come nel caso di specie. Il ricorso viene pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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