Illegittima la produzione di nuovi documenti in appello se la sentenza di primo grado è successiva all’11.09.2012 (Cass. civ. Sez. 3 n. 10341 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La produzione di nuovi documenti in appello è disciplinata dal testo dell’art. 345 c.p.c. temporalmente in vigore, secondo il principio tempus regit actum. La modifica introdotta dal D.L. n. 83/2012 trova applicazione, mancando una disciplina transitoria, solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012 in poi. In tal caso, è necessario che la parte dimostri di non aver potuto produrre il documento nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, residuando solo i casi di caso fortuito e forza maggiore, non essendo più invocabile il carattere di indispensabilità della prova previsto dalla versione previgente della norma. L’onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, e la denuncia della sua violazione in sede di legittimità richiede la specifica indicazione del contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da una querela di falso proposta dal socio di maggioranza di una società attiva nel settore enologico, il quale aveva convenuto in giudizio, tra gli altri, l’ex socio e un funzionario dell’Agenzia delle Dogane. L’attore contestava la genuinità di verbali di prelevamento campioni, avvisi di spedizione e certificati di analisi, sostenendo che tali documenti fossero stati utilizzati per costruire un alibi a favore del suo ex socio, accusato di aver adulterato un carico di vino, provocando il dissesto della società e la successiva vendita forzata delle quote sociali.
Sia il giudice di primo grado che la Corte d’Appello di Palermo rigettavano la domanda, la seconda con la sentenza depositata il 24 dicembre 2021, avverso la quale il soccombente proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi: la mancata ammissione di una perizia di parte e di nuovi documenti, e l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie in tema di falsità documentale.
La Motivazione della Corte
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, affermando che per l’applicabilità della novella dell’art. 345 c.p.c. introdotta dal 2012 occorre far riferimento al principio tempus regit actum. Poiché nel caso di specie il giudizio di primo grado era stato introdotto con citazione del 14 maggio 2007, ma la sentenza conclusiva era stata pubblicata il 16 ottobre 2015, la Corte ha escluso l’applicabilità del regime previgente, che consentiva l’ingresso di nuovi documenti qualora fossero ritenuti indispensabili. La pubblicazione della sentenza di primo grado successivamente all’11 settembre 2012 comporta, invece, il rigetto della produzione, salvo che la parte dimostri l’impossibilità di produrre il documento per causa non imputabile; onere che, nel caso di specie, non era stato assolto. Quanto alla perizia di parte, la Corte ha precisato che questa non costituisce documentazione e le relative deduzioni erano state valutate e ritenute insufficienti dal giudice di merito.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sotto tre profili. Innanzitutto, la Corte ha escluso l’operatività del principio di non contestazione, in quanto la sua deduzione richiede la specifica allegazione dei fatti che avrebbero dovuto essere contestati, mediante l’indicazione puntuale del contenuto della comparsa di risposta e degli atti difensivi, non potendo tale specificità essere desunta dall’esame dei documenti prodotti. La mera affermazione circa la mancata contestazione della circostanza che i documenti fossero stati redatti con un particolare carattere tipografico è stata ritenuta insufficiente e generica.
In secondo luogo, la Corte ha rilevato che il ricorrente, formalmente deducendo violazioni di legge, sollecitava una nuova valutazione delle risultanze di fatto ormai cristallizzate, strutturando il giudizio di cassazione come un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. Infine, con riguardo alle censure ex art. 360, n. 5, c.p.c., la Corte ha dichiarato le stesse inammissibili ricorrendo l’ipotesi di doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c..
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Nota della Redazione
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