Accertata la codatorialità nel gruppo anche dopo il recesso del datore formale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6233 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La codatorialità nell’impresa di gruppo presuppone l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione lavorativa, al fine di soddisfare l’interesse di gruppo, da parte delle diverse società che esercitano i tipici poteri datoriali. Tali società devono essere considerate datori di lavoro sostanziali, secondo le regole generali di imputazione del rapporto all’effettivo utilizzatore della prestazione, con conseguente responsabilità solidale ex art. 1294 c.c. per le obbligazioni nascenti dal rapporto. Il giudizio promosso contro il datore di lavoro apparente e l’eventuale accertamento dell’illegittimità del recesso intimato da quest’ultimo non precludono l’azione diretta all’accertamento della codatorialità e dei relativi effetti nei confronti dei diversi soggetti che hanno esercitato i poteri datoriali.

Il Fatto

La lavoratrice, dipendente di una società del gruppo addetta ad attività di call center per conto di altre società del medesimo gruppo, aveva agito in giudizio chiedendo, in via principale, l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con la società beneficiaria delle sue prestazioni e, in via subordinata, l’accertamento di un’illecita intermediazione di manodopera.

Il Tribunale e la Corte d’appello avevano respinto la domanda, ritenendo ostativo il provvedimento giurisdizionale che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento collettivo intimato dalla società formalmente datrice di lavoro, il quale aveva comportato la stabilità dell’accertamento sull’esistenza del rapporto in capo alla società stessa.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione degli artt. 2094, 2359, 2497 cod. civ. e del d.lgs. n. 276/2003. I giudici di legittimità hanno chiarito che la codatorialità, tipica o atipica, richiede due condizioni concorrenti: l’esercizio contemporaneo dei poteri datoriali da parte di più soggetti formalmente distinti e lo svolgimento della prestazione nell’interesse condiviso di questi soggetti, i quali diventano datori di lavoro sostanziali. In tal caso, opera la presunzione di solidarietà prevista dall’art. 1294 c.c., che estende la tutela del lavoratore-creditore nei confronti di tutti i soggetti coinvolti per parte datoriale, con particolare riguardo al credito retributivo e alla protezione da licenziamento illegittimo.

Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva male interpretato la domanda della lavoratrice, che non aveva chiesto la riferibilità del rapporto alla sola società controllante, ma aveva dedotto l’esistenza di un sistema costituito da quattro società, con un centro unico di imputazione di interessi al cui vertice era posta l’effettiva beneficiaria delle prestazioni. Di conseguenza, la Corte d’appello aveva omesso di valutare gli indici di integrazione tra società collegate economicamente e funzionalmente, in rapporto all’utilizzazione promiscua della forza lavoro.

La Cassazione ha altresì ritenuto fondato il secondo motivo, affermando che le vicende relative al rapporto di lavoro formalmente in essere — come l’accertamento dell’illegittimità del recesso intimato dal datore formale — non incidono sul rapporto di lavoro sostanziale intercorrente con un diverso o plurimo datore di lavoro. Ne consegue che non sussiste alcuna preclusione, derivante dal giudicato, rispetto alla possibilità di agire per l’accertamento della codatorialità.

La sentenza impugnata è stata quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi enunciati in materia di codatorialità e di rilevanza del provvedimento di reintegra.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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