Indennità di esproprio e vincolo preordinato all’esproprio da variante per singola opera (Cass. civ. Sez. 1 n. 12767 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità deve mantenere un ragionevole legame con il valore di mercato del bene ablato, distinguendo tra vincoli conformativi e vincoli preordinati all’esproprio. Il carattere conformativo o ablatorio di una variante urbanistica non discende dalla sua collocazione formale, ma dai requisiti oggettivi dei vincoli in essa contenuti: la variante che impone un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di una singola opera, va qualificata come preordinata all’esproprio, con la conseguenza che da essa non può derivare alcuna valorizzazione del bene ai fini della stima. L’astratta possibilità che anche il proprietario possa presentare un progetto per l’opera e ottenere, come qualsiasi terzo, il titolo abilitativo secondo il criterio della priorità di presentazione, non incide sul valore venale del terreno. Per le aree non edificabili, l’indennizzo deve comunque tenere conto dell’effettivo valore venale, influenzabile da utilizzazioni diverse da quelle agricole.
Il Fatto
Una società otteneva dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia l’Autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per la realizzazione di una piccola centrale elettrica, con esproprio dei relativi terreni, tra cui uno di proprietà di una privata. Quest’ultima, non accettando l’indennità provvisoria, avviava il procedimento di cui all’art. 21 del d.P.R. n. 327/2001, all’esito del quale la Commissione tecnica determinava l’indennità in una somma basata sul valore unitario di € 57,83 al m.q.
La società proponeva opposizione alla stima davanti alla Corte d’Appello di Trieste, che rigettava l’opposizione confermando l’indennizzo. La società ricorreva per cassazione con nove motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo, osservando che la corte territoriale aveva errato nel confermare una stima che valorizzava la potenzialità edificatoria del terreno, riferita alla possibilità di costruirvi una centralina idroelettrica, sul presupposto che tale potenzialità derivasse da una norma urbanistica comunale (le N.T.A. del P.R.G.C.). L’interpretazione del giudice di merito era però smentita sia dal tenore letterale delle norme – che escludevano dalla deroga le opere “comportanti produzione” – sia dalla circostanza che, per consentire la realizzazione dell’opera, era stata adottata un’apposita variante urbanistica, ritenuta necessaria da tutte le parti coinvolte, compresi Comune e Regione.
La Suprema Corte ha anche accolto il quinto motivo, censurando l’affermazione della corte territoriale secondo cui la proprietaria avrebbe potuto autonomamente presentare un progetto ed ottenere l’Autorizzazione unica. Tale considerazione, secondo la Cassazione, non ha alcuna influenza sulla sussistenza della potenzialità edificatoria prima e a prescindere dall’autorizzazione: la facoltà del proprietario non può incidere sul valore venale del terreno, poiché l’essere proprietario non dà alcuna priorità ai fini del rilascio del titolo, che segue invece il criterio della priorità di presentazione.
La Corte ha invece rigettato il settimo motivo, dedicato al principio dell’irrilevanza, ai fini dell’indennizzo, della potenzialità edificatoria vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico. Ha precisato che l’indennizzo deve avere un ragionevole legame con il valore di mercato del bene, e che anche per le aree non edificabili si deve tenere conto dell’effettivo valore venale, influenzabile da destinazioni diverse da quelle agricole. Ha però rimarcato che, nella fattispecie, il giudice del merito non aveva approfondito il carattere conformativo o ablatorio del vincolo imposto dalla variante, che non dipende dalla collocazione in una categoria di strumenti urbanistici ma dai requisiti oggettivi dei vincoli: una variante che mira alla nuova zonizzazione di una pluralità di beni ha carattere conformativo, mentre quella che incide su beni determinati per la localizzazione di una singola opera pubblica crea un vincolo preordinato all’espropriazione.
Quanto al nono motivo, relativo al compenso del terzo componente della Commissione tecnica, la Corte lo ha dichiarato infondato, rilevando che la questione della nullità della stima era nuova e che la liquidazione del compenso non è vincolata all’esito della controversia tra espropriante ed espropriato. L’ordinanza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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