Tirapugni e qualificazione del fatto: annullato il patteggiamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. I n. 25437 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione che deduca, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è ammesso nei soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione; è pertanto inammissibile la denuncia di errori valutativi in diritto non evidenti dal testo del provvedimento. Il porto fuori dell’abitazione di un tirapugni in acciaio integra l’ipotesi di cui all’art. 4-bis legge n. 110/75, e non la contravvenzione dell’art. 4, comma 2, legge n. 110/75, atteso l’intervento dell’art. 4 d.l. n. 123 del 2023, conv. legge n. 159/2023, che ha abrogato l’art. 699, secondo comma, cod. pen. e ricondotto la fattispecie alla più grave sanzione della reclusione. L’illegalità della pena rende invalido l’accordo e impone l’annullamento senza rinvio della sentenza che lo ha recepito.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata aveva applicato all’imputato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi cinque e giorni dieci di arresto ed euro 600,00 di ammenda, convertita in euro 2.200,00 di ammenda rateizzata, in relazione al reato di cui all’art. 4, comma 2, legge n. 110/75. La contestazione riguardava il porto, senza giustificato motivo, fuori dell’abitazione di un coltellino e di un tirapugni in acciaio.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto con riferimento al solo tirapugni, che doveva essere inquadrato nella previsione dell’art. 4-bis legge n. 110/75 e non in quella dell’art. 4 della medesima legge.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura del rimedio esperibile avverso la sentenza di patteggiamento. La possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. Richiamando Sez. 1 n. 15553 del 20/03/2018 e Sez. 4 n. 13749 del 23/03/2022, il Collegio precisa che l’errore è manifesto quando la qualificazione appaia, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione.

Scendendo al merito, la condotta relativa al porto del tirapugni in acciaio è stata qualificata come contravvenzione ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge n. 110/75. Secondo la Corte, per giurisprudenza costante la fattispecie rientrava invece nell’art. 699, secondo comma, cod. pen., abrogato dall’art. 4 d.l. n. 123 del 2023, conv. legge n. 159/2023. La riforma ha previsto per tale ipotesi di arma propria la più grave sanzione della reclusione, secondo la nuova previsione dell’art. 4-bis legge n. 110/75, applicabile nel caso concreto in ragione della data di commissione del reato.

Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata — Ufficio GIP, affinché le parti siano poste in condizione di rinegoziare l’accordo ex art. 444 cod. proc. pen. su corrette basi giuridiche, dovendo in mancanza il giudizio proseguire nelle forme ordinarie (Sez. Un. n. 35738 del 27/5/2010). La Corte ribadisce che, in tema di patteggiamento, l’illegalità della pena rende invalido l’accordo ratificato dal giudice e impone l’annullamento senza rinvio, restando esclusa la procedura di rettificazione dell’errore materiale (Sez. 6 n. 44948 del 16/10/2019).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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