IMU: l’onere della prova della perdita della dimora abituale grava sul Comune (Cass. civ. Sez. 5 n. 7745 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la contestazione della perdita dei requisiti di un’esenzione o agevolazione, già riconosciuta e fatta valere dal contribuente, integra il fatto costitutivo della pretesa impositiva dell’ente locale. Conseguentemente, l’onere di dimostrare lo iato tra la situazione formale (residenza anagrafica) e quella di fatto (dimora abituale), da cui deriverebbe la cessazione dell’esenzione, grava sull’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992. Il principio non deroga alla regola generale che vede il contribuente onerato della prova della sussistenza dei presupposti per l’applicazione di un regime di favore, ma ne delimita l’ambito, distinguendolo dall’ipotesi in cui la pretesa originaria si fondi proprio sul venir meno di quei presupposti.
Il Fatto
Un contribuente, residente anagraficamente in un immobile dal 2011, fruiva dell’esenzione IMU per l’abitazione principale. Il Comune, a seguito di un’esposto anonimo, avviava un’istruttoria con la Polizia Municipale, al termine della quale notificava avvisi di accertamento per le annualità dal 2015 al 2019, contestando la perdita del requisito della dimora abituale.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i ricorsi del contribuente. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, pur ritenendo non condivisibili le argomentazioni sulla nullità dell’istruttoria, confermava la decisione, reputando insufficienti e contraddittori gli elementi probatori forniti dall’ente impositore.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, esaminando separatamente i due motivi proposti. Con il primo motivo, l’ente locale deduceva la violazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio, sostenendo che, essendo l’esenzione una disciplina di favore, la dimostrazione dei relativi presupposti spetti al contribuente. La Corte ha invece chiarito che la fattispecie in esame è differente: il contribuente aveva già ottenuto l’esenzione, avendo fissato la residenza anagrafica nell’immobile, e il Comune, con l’avviso di accertamento, ne contestava la perdita. La cessazione dei requisiti agevolativi rappresenta, quindi, il fatto costitutivo della pretesa impositiva, la cui prova grava sull’amministrazione.
La Corte ha valorizzato la presunzione di permanenza della destinazione dell’immobile ad abitazione principale, discendente dal procedimento di fissazione della residenza anagrafica ai sensi dell’art. 43, secondo comma, c.c. Tale presunzione, ha precisato, può essere superata solo da prova contraria, che l’ente impositore è tenuto a fornire.
Il secondo motivo di ricorso, con cui il Comune censurava la nozione di dimora abituale accolta dal giudice di merito, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato come la sentenza impugnata si fosse attenuta ai parametri consolidati nella giurisprudenza di legittimità, che qualificano la dimora abituale in base a un elemento oggettivo (la permanenza) e a un elemento soggettivo (l’intenzione di stabilirvisi), rivelato dalle consuetudini di vita e dalle relazioni sociali. La valutazione degli elementi probatori circa la destinazione dell’immobile ad abituale dimora del contribuente è stata pertanto ricondotta al merito, non censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata. La Corte ha infine dichiarato inammissibile il controricorso, depositato tardivamente, con conseguente non luogo a statuizione sulle spese, e ha condannato il ricorrente al versamento del doppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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